
L’ascensore è mantenuto dai proprietari degli appartamenti a cui serve :ma pagano tutti in modo uguale? Scopriamolo insieme
Gli ascensori sono opere che, pur rientrando tra i veni comuni e indivisibili di uno stabile in condominio ( come la scala, il tetto ecc.) , vengono destinati a scopi di utilità comune e, quindi, considerati comuni indipendentemente dall’uso e dal godimento che può o vuol farne ciascun condomino.
L’impianto ascensore comprende non solo la cabina, i macchinari installati al basso e sulla sommità del vano dell’ascensore, i contrappesi, le guide , le catene, le funi gli apparecchi di sicurezza, i cavi elettrici ed ogni altro accessorio che serve al suo funzionamento.
L’installazione di un ascensore nell’edificio condominiale può essere effettuata o prima della costituzione del condominio, appartenendo a tutti i condomini indipendentemente dall’uso che ne fanno o ne possono fare, oppure installato in un secondo momento per deliberazione della maggioranza dei condomini.
In quest’ultimo caso, tale impianto viene considerato una vera e propria innovazione , cioè diretta ad un uso più comodo dell’edificio, e può essere comune ad un solo gruppo di condomini , cioè solo a quelli che prestarono il consenso alla sua installazione, salvo la facoltà prevista dall’art. 1121 ultimo comma c.c. , di partecipare successivamente al nuovo impianto: solo dopo il pagamento di quanto dovuto potranno utilizzare l’impianto.
Ovviamente, una volta decisa la partecipazione al contributo delle spese, il condomino non potrà più sottrarsi alla conservazione dell’impianto, nemmeno rinunziando al diritto sulle parti comuni, dato che nel condominio non si può abbandonare la propria quota di comproprietà di una cosa comune.
La maggioranza richiesta per l’installazione dell’ascensore, sia in prima che seconda convocazione, è pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio .
Sulla legittimità della delibera non incide la mancanza di un progetto o di preventivo dei lavori, in quanto può essere successivamente integrata con decisioni assembleari che determino le modalità di attuazione ed esecuzione dell’innovazione.
La quota di compartecipazione di ciascun condomino nella proprietà dell’ascensore è , come per tutte le altre cose comuni, proporzionale al valore della quota di proprietà nel condominio ( e quindi non in proporzione all’uso che se ne fa o se ne può fare).
Come si ripartiscono le spese per gli ascensori?
La Legge n.220/2012 di riforma del condominio ha esteso il criterio dettato dal vecchio art.1124 c.c. di riparto delle spese per le scale anche agli ascensori. Ciò vuol dire che, in mancanza di regolamento condominiale, l’ascensore è mantenuto dai proprietari delle singole unità immobiliari a cui servono, ma non tutti contribuiscono allo stesso modo perché bisogna distinguere tra spese ordinarie e straordinarie:
La spesa ordinaria per il funzionamento e la conservazione dell’impianto è ripartita per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, mentre le spese di pulizia e consumo energia elettrica si ripartiscono per altezza di piano.
La spesa straordinaria per la ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, è ripartita tra tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.
Ecco un esempio pratico:
Condominio di 3 piani e con 2 appartamenti per piano con uguali millesimi (totale 6 appartamenti):
Le spese di MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE sono da ripartire al 50% per millesimi + 50% per altezza piano.
Le spese di USO (pulizia e consumo energia elettrica) sono da ripartire esclusivamente per altezza piano.
Nel caso in esame, del condominio di 3 piani (1+2+3=6) con una spesa di USO di 100 , abbiamo che :
Il 1° piano pagherà 1/6 della spesa ( 16,66 da dividersi tra i 2 proprietari del piano)
Il 2° piano pagherà 2/6 della spesa (33,4 da dividersi tra i 2 proprietari del piano)
Il 3° piano pagherà 3/6 della spesa (50 da dividersi tra i 2 proprietari del piano)
Abito al piano terra e non uso l’ascensore: devo pagare lo stesso?
Dipende da quanto previsto nel regolamento condominiale.
In assenza di regolamentazione vale, in ogni caso, il principio che anche i proprietari del piano terreno dovranno contribuire alle spese straordinarie poiché , sebbene l’appartamento di fatto non viene servito dall’ ascensore, riceve comunque un maggior valore indiretto derivante dalla sola presenza nell’immobile dell’impianto di ascensore.
Lo stesso discorso è estendibile anche a chi sia proprietario della sola terrazza.
Il non-uso dell’ascensore non equivale in un risparmio di spesa per gli altri condomini: tuttavia può giustificare un’esenzione dal pagamento dell’energia elettrica, ma non delle spese generali che devono essere corrisposte per il semplice fatto di essere proprietari dell’ascensore.
Sul punto si legga la sentenza n. 14697 del 14 luglio 2015 Cassazione civile, “Anche i residenti al pianterreno devono partecipare e decidere in merito alle spese per la conservazione e ricostruzione dell’ascensore”.


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