
Una assistita dello Studio Legale Avv. Giuseppe Freni è stata assolta dal reato di occupazione abusiva di immobile in quanto è stato riconosciuto dalla Corte d’Appello di Messina che tale condotta era scriminata dallo stato di necessità.
Infatti, nel corso del processo, abbiamo dimostrato che l’imputata si è ritrovata improvvisamente ad affrontare un grave disagio di natura abitativa in quanto si è trovata sottoposta a sfratto per morosità ed in stato di gravidanza a rischio, da sola senza lavoro integrandosi così il requisito dell’attualità del pericolo di un grave danno alla persona.
Vista l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari ( come è noto non solo i tempi per l’assegnazione sono biblici ma addirittura parecchie famiglie che, già assegnatarie di alloggi popolari, attendono ancora le chiamate dal Dipartimento politiche della casa).
L’imputata si è trovata nell’impellente bisogno di garantire l’abitazione ai figli nascituri, con evidente incremento delle condizioni di profondo disagio, derivanti, anche dalla circostanza che non riceveva alcun tipo di ausilio, da familiari o da terzi.
I principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione sono noti : si è infatti più volte puntualizzato che l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano come in questo caso per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46054 Non è punibile l’occupazione abusiva di case per dare una dimora ai figli nello stesso senso Cass. Sez. II 09 ottobre 2020 n.35024).
Che cos’è lo stato di necessità?
L’ art. 54 Codice Penale stabilisce al primo comma che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Ciò vuol dire che non si può condannare un soggetto se vi è una forza maggiore di fronte alla quale non è possibile difendersi senza violare i diritti di altri.
Ovviamente questo principio vale solo per evitare un danno grave alla persona e se lo stato di pericolo non è stato volontariamente provocato dal soggetto agente.
Alla luce di queste considerazioni la Corte d’Appello di Messina, con pronuncia del 7 novembre 2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputata dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato in quanto posto in essere in stato di necessità.