Stalking condominiale: quando scatta?

Il nostro Studio ha ottenuto una nuova sentenza favorevole a tutela di una nostra assistita che si era rivolta a noi dopo che per mesi e mesi aveva subito da parte di due coniugi inquilini dell’appartamento soprastante, atti molesti consistenti in getti d’acqua dal balcone, minacce, sputi, parolacce, vandalizzazioni, rumori a tutte le ore del giorno e della notte e persino atti di violenza fisica.

Il Tribunale di Messina, in totale accoglimento delle richieste svolte in favore della nostra assistita, quanto delle tesi giuridiche su cui le stesse sono state fondate, ha accertato che la condotta degli imputati potesse essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art 612 bis c.p., “avendo gli stessi concorso a porre in essere  una serie di atti di natura intrinsecamente molesta se si tiene conto della ripetitività degli stessi, del lungo arco temporale in cui sono stati posti in essere e della loro invasività, se si consideri che sono stati compiuti nel luogo di dimora della vittima, condizionandone ogni aspetto della vita”.

E’ stato altresì riconosciuto dal Tribunale di Messina che detti comportamenti hanno  profondamente inciso sulle abitudini di vita della nostra assistita che ha dichiarato di non potersi neanche più affacciare dal balcone di casa, di non ricevere ospiti, di non poter stendere la biancheria senza avere danni alla stessa, e hanno cagionato in lei timore per la propria incolumità (peraltro effettivamente lesa) e per quella dei familiari, direttamente tutti coinvolti dai comportamenti posti in essere dagli imputati.

In conseguenza di tali comportamenti persecutori è stato riconosciuto anche un risarcimento per lo stato di prostrazione in cui la nostra assistita da anni versa, che si è indicato in € 5.000,00 di provvisionale.

Gli atti persecutori compiuti da un soggetto ossessivamente e continuativamente nei confronti di un’altra persona al fine di ottenere le attenzioni desiderate, vengono definiti “stalking”: sono più frequente in ambito familiare o coniugale ma possono essere anche applicati in ambito condominiale.

La norma di riferimento è l’art. 612 bis del Codice penale richiedendosi, per la sua applicazione, la presenza una minaccia o molestia continuate nel tempo tali da ingenerare tre diversi eventi: un perdurante stato d’ansia, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.

Infatti, a detta della Corte di Cassazione , si può desumere desunto la sussistenza dello stato di ansia, oltre che dalle dichiarazioni dei due querelanti, anche dalla idoneità dei comportamenti ascritti agli imputati a quali si contestava di avere, mediante una serie di atti vandalici, minacce ed ingiurie, provocato alle vittime un perdurante stato di ansia e di paura tale da ingenerare in essi un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei figli)” (Cass Sez. V, 17.04.2019, n. 22843).

E’ bene inoltre evidenziare che alla luce dell’ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, “è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati nella norma incriminatrice” (Cass. Sez V, n. 38306 del 13 Giugno 2016).

Infine, per quanto concerne l’evento psicologico previsto dal legislatore, occorre rammentare quanto asserito dalla Corte Suprema nella sentenza Cass. Sez V del 2 marzo 2017 n. 17795,   “la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata

Bisogna però stare attenti al caso concreto perché, la condotta che in prima analisi potrebbe sembrare rientrare nel caso dello “stalking condominiale“ , in realtà potrebbe configurare un altro tipo di reato.

Ad esempio, la giurisprudenza ha rinvenuto applicabile ad una condomina che aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi e candeggina, il delitto ex art 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose  ovvero “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 16459/2013).

Allo stesso modo, la Cassazione ha punito il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto dal piano superiore così da diminuire l’immagine, il decoro e l’igiene dell’entrata di un panificio sottostante (Cass. pen., sez. I, n. 11998/2013).

Come si può procedere in presenza di molestie condominiali?

Dal momento che non tutti gli atti persecutori sono uguali, per fornire le modalità di difesa comuni da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori, bisogna valutare caso per caso.

Un primo passo, prima di presentare querela, è quello di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti dell’autore della condotta di ”stalking”, affinché venga adottato un provvedimento di “ammonimento” (art. 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche) .

Sebbene possa sembrare una soluzione “blanda” (si tratta pur sempre di un provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto che ha compiuto atti persecutori) in realtà è uno strumento potenzialmente utile ad evitare che certi comportamenti sfocino verso forme più violente di manifestazione riportando il molestatore verso il “buon senso

Se tale provvedimento non dovesse bastare, la persona offesa può presentare querela per “stalking” entro sei mesi dal fatto persecutorio, mentre si procede d’ufficio (indipendentemente dalla presentazione della querela) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

In caso di condanna del disturbatore si può giungere all’applicazione dell’articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre un provvedimento di “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” ordinando all’autore di non avvicinarsi a luoghi determinati ed abitualmente frequentati dalla vittima e, quindi, l’allontanamento dal plesso condominiale dei vicini molesti.

Infine, va evidenziato che nell’ambito degli atti persecutori è stata recentemente introdotta la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che prevede uno snellimento dell’avvio delle indagini, una serie di misure cautelari più rigide nei confronti dell’indagato nonché un aumento sostanziale delle pene (da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi).

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