Il condominio e la Privacy

privacy

Nei rapporti condominiali  compare spesso il problema della riservatezza e della protezione del trattamento dei dati personali.

E’ essenziale, pertanto, che la gestione della trasparenza e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 195/2003), si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dal nostro ordinamento giuridico.

Importante in materia è il c.d. “vademecum” pubblicato dal  “Garante per la protezione dei dati personali”  che riporta  riferimenti pratici e regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio, anche alla luce della recente riforma approvata dal Parlamento (L. n. 220/2012, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”).

Quali sono i dati che ogni condomino può chiedere all’amministratore?

Ovviamente oltre ai propri dati personali, i dati anagrafici e gli indirizzi degli altri condomini ,ha diritto a conoscere le spese, i debiti con terzi, gli estratti del conto corrente condominiale e le rendicontazioni condominiali e, di conseguenza, le quote millesimali dei condomini nonché eventuali ulteriori dati necessari per la ripartizione dei costi.

Al contrario, il singolo condomino non ha diritto di accesso alle informazioni relative agli altri condomini: ad esempio non ha diritto di conoscere il contratto di affitto di un appartamento di proprietà altrui stipulato con soggetto terzo.

Il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della Privacy è riconosciuto anche all’affittuario  il quale, però, non può chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.

Quali compiti ha l’amministratore?

L’amministratore ha il difficile compito di conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli e, pertanto, da lui possono essere trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le questioni relative alla gestione ed amministrazione delle parti comuni.

In particolare, si possono utilizzare i dati anagrafici e gli indirizzi ai fini della convocazione dell’assemblea od altre comunicazioni ma non si possono comunicare ed utilizzare i dati in possesso dell’amministratore che non siano strettamente connessi alle questioni condominiali  come, ad esempio, il prezzo di acquisto di un dato immobile.

I numeri telefonici (fissi ,cellulari, e-mail) non si possono comunicare all’interno del condominio , salvo il consenso prestato dagli interessati e tranne che tali dati siano già stati inseriti in elenchi pubblici, poiché si presume che tali informazioni non siano necessarie ai fini di stabilire i diritti e gli obblighi di ciascun proprietario.

Tutte le informazioni sensibili (come ad esempio le notizie relative allo stato di salute di un soggetto) devono essere trattate dall’amministratore  esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio.

Cosa può essere affisso nelle “bacheche” condominiali ?

E’ assolutamente vietato esporre avvisi di mora o solleciti di pagamento in spazi condominiali anche accessibili a terzi estranei neanche su richiesta dei creditori non soddisfatti.

Ciò che può essere affisso sono gli avvisi di carattere generale sul funzionamento del condominio o sulla generalità dei condomini, senza però alcun riferimento a singoli soggetti in particolare ( come ad esempio : si prega la signora Tizia di non far giocare i figli a pallone nel garage).

Posso installare una videocamera di fronte alla porta di casa ?

Si, a patto che la telecamera non inquadri tutto il pianerottolo o la strada ma solo il proprio ingresso o il proprio posto auto (se installata in garage) e che , in corrispondenza dell’impianto, venga apposto un apposito cartello che ne segnali la presenza,  di grandezza e posizionamento tale da risultare visibile anche di notte.

Ovviamente è necessario che l’assemblea approvi con deliberazione a maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio ex articolo 1136 comma 2 c.c.

Inoltre, se è previsto un sistema di registrazione collegato alle videocamere, è necessario precisare che le immagini possono essere conservate per un periodo limitato  non superiore alle 24-48 ore, tenendo anche presente specifiche condizioni come , ad esempio, periodi di festività oppure la chiusura di esercizi commerciali ed uffici che possono avere la  sede nel condominio.

Che fare in caso di violazione della privacy?

Per ogni trattamento dei dati  non conforme alla normativa o ai provvedimenti del Garante, è possibile rivolgere allo stesso Garante reclamo con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. Al reclamo segue un eventuale procedimento amministrativo all’esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.

Se non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone di tutte le notizie necessarie) si può inviare al Garante una segnalazione, fornendo elementi utili a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

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