Il venditore non spedisce la merce? Ecco cosa fare

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Gli acquisti effettuati online posso essere insidiosi poiché alle volte il venditore sparisce – assieme alla merce, se davvero c’è mai stata… – dopo aver incassato i soldi e l’acquirente si ritrova con un pugno di mosche.

Bisogna però distinguere i semplici inadempimenti civilistici (rappresentati per esempio dalla mancata consegna della merce da parte del venditore), dalla vera e propria ipotesi di truffa contrattuale ( per esempio quando la condotta dell’agente sia scandita in questa sequenza: mancata consegna della merce offerta e successivamente acquistata da terzi con versamento di acconto, nonché successiva non rintracciabilità del venditore).

Nella prima ipotesi vi sono diversi rimedi che si possono proporre.

E’ giusto, innanzitutto, precisare che nel settore dell’e-commerce, il consumatore patisce gli effetti di una asimmetria informativa nei confronti del professionista. Per tale ragione, a quest’ultimo fanno capo obblighi informativi di particolare importanza, sia nella fase precedente all’acquisto che nella successiva fase dell’inoltro dell’ordine.

Per quanto concerne la consegna della merce è il venditore ad esserne responsabile poiché, una delle obbligazioni fondamentali del venditore, è proprio quella di consegnare la cosa acquistata (art. 1476 cod. civ.)

In particolare, per gli acquisti online, la legge (  l’art. 61 D. lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo) prevede che la merce ordinata debba essere consegnata entro 30 giorni dall’acquisto, a meno che il venditore e l’acquirente non abbiano stabilito diversamente.

Se entro tale termine il bene non viene consegnato, il venditore è tenuto a informare il consumatore ed a rimborsare il consumatore di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno a causa del ritardo.

Tale procedura non è automatica: il consumatore dovrà sollecitare formalmente il venditore mediante una pec o raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale dovrà dare un termine entro il quale consegnare la merce.

 Se alla scadenza di tale termine la merce non è stata ancora ricevuta, si potrà scegliere tra due opzioni:

– Annullare il contratto, rinunciando così alla consegna in ritardo e chiedendo il rimborso del prezzo e l’eventuale danno causato dalla mancata consegna. A tale scopo, dopo la scadenza, dovrà essere inviata una comunicazione di formale disdetta

 Richiedere nuovamente la consegna della merce fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento del danno patito a causa della spedizione tardiva.

Accanto ai profili civili ci potrebbero essere anche dei profili penali, visto che i giudici ritengono che l’inadempimento contrattuale integri la fattispecie del reato di truffa quando sia effetto di un previo proposito fraudolento preordinato a procurarsi un ingiusto profitto tramite un’attività negoziale strumentalizzata allo scopo di sorprendere l’altrui buona fede.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito, individuano come elementi essenziali del reato di truffa aggravata sotto il profilo oggettivo:

  1. a) una particolare condotta fraudolenta del reo nell’artificio o nel raggiro;
  2. b) l’induzione in errore;
  3. c) il compimento a seguito di ciò, di un atto di disposizione patrimoniale;
  4. d) il conseguimento di un profitto ingiusto con danno per l’offeso.

In questi casi la condotta del finto venditore è qualificabile come truffa in piena regola.

Basti considerare che la distanza fisica intercorrente tra venditore e acquirente è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di nascondere la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze delle proprie azioni fraudolente.

Ragion per cui, prima di procedere con la denuncia all’autorità giudiziaria, è bene verificare che il nominativo del venditore ed il nominativo del soggetto in favore del quale viene effettuato il versamento coincidano, come è fondamentale scegliere una modalità di pagamento  tracciabile oltre che conservare tutte le conversazioni avvenute con il finto venditore.

Commenti

7 risposte a “Il venditore non spedisce la merce? Ecco cosa fare”

  1. Avatar
    Anonimo

    Cosa cambia nel caso in cui l’ordine sia stato effettuato in negozio? Ho fatto un ordine in data 19/11 e ad oggi la grande catena di elettronica da cui ho ordinato mi riferisce che il prodotto non è ancora disponibile e non sa indicarmi una data.

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    1. Avatar
      Anonimo

      La responsabilità è contrattuale; a maggior ragione in tale fattispecie: acquisto diretto in negozio. Applichi l’art. 1453 e 1454 Codice Civile e, trascorsi inutilmente gg. 30, inoltri una “diffida ad adempiere” (minimo gg. 15) e poi, eventualmente, risolva il contratto per inadempimento, con richiesta di restituzione di quanto pagato in acconto.

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  2. Avatar
    Anonimo

    Buongiorno, vi segnalo alcuni errori di punteggiatura e grammatica. Sotto riporto la versione corretta:

    1. dopo aver incassato i soldi, e l’acquirente si ritrova con un pugno di mosche.
    2. …distinguere i semplici inadempimenti civilistici (rappresentati, per esempio, dalla mancata consegna della merce da parte del venditore) dalla vera e propria truffa truffa contrattuale (per esempio, quando la condotta dell’agente è scandita in questa sequenza: mancata consegna della merce offerta e successivamente acquistata da terzi con versamento di acconto, nonché successiva non rintracciabilità del venditore). [Per la verità, non ho capto il fatto dei terzi].
    3. …nel settore dell’e-commerce il consumatore patisce…
    4. Per quanto concerne la consegna della merce, è il venditore ad esserne responsabile, poiché una delle obbligazioni fondamentali del venditore è proprio quella di consegnare la cosa acquistata.
    5. A tale scopo, dopo la scadenza dovrà essere inviata una comunicazione…
    6. …quando è, oppure qualira sia.
    7. …la giurisprudenza di legittimità e di merito individua… [non va la virgola tra il soggetto è il predicato].
    8. O 1, 2, 3, o a), b), c), non 1.a)
    9. Non si capisce a cosa si riferisce “ragion per cui”. Alla distanza tra il venditore e l’acquirente? Suona male.

    Alla fine non mi è chiaro comunque cosa fare se il venditore non reagisce alla PEC in cui chiedo il rimborso o la consegna. A chi lo denuncio?

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  3. Avatar
    Anonimo

    in caso di addebito fraufolento sulla mia carta di credito e denuncia, ho diritto di chiedere al venditore on line di non consegnare la merce e ottenere rimborso? Se il venditore si rifiuta nonostante la denuncia e diffida , posso ottenere almeno la consegna merce presso il mio recapito anziché a quello indicato dal truffatore ?

    grazie

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  4. Avatar
    Anonimo

    Della serie facciamo nomi e cognomi. Radionovelli vende non spedisce e non rimborsa, ha negozio fisico a Roma, che fare ??

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    1. Avatar
      Anonimo

      andare dalle autorità giudiziaria e denunciare il fatto per azione fraudolenta dopo i carabinieri vi spiegheranno

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  5. Avatar Rosario Barrella
    Rosario Barrella

    ciao sono uno sfortunato imbecille che si era innamorato di una tastiera musicale gemws2 con annessi pagando la spedizione e il prezzo della questione.lho tel. e il tel. risulta tuttora occupato. io ho ancora il suo numero telefonico ,nonche copia e originale del versamento fatto . fatto sta che mi ha garantito la merce .sono passati gia una decina di giorni e nulla di fatto , la somma in totale è 123,00 euro. come mi muovo ,x recuperare almeno parte dei soldi . visto l ,inadempiezza da parte del proprietario dell ,oggetto .oltre tutto si è nebulizzato dal sito masterplace , non si trova più , in fede rosario di montoro av.

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