Il bollo auto ha ad oggetto la circolazione su strade e aree pubbliche dei mezzi di trasporto (autoveicoli e relativi rimorchi, ciclomotori, ecc). Si tratta di tasse in parte erariali e in parte regionali.
La legge prevede che il bollo va pagato alla Regione di appartenenza ogni anno, entro il mese successivo alla sua scadenza, tuttavia se ciò non accade, la legge stabilisce un termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può recuperare le tasse dovute, oltrepassato il quale tale diritto si considera prescritto.
La prescrizione, che possiamo ritenere sia la c.d.” data di scadenza” per esercitare un diritto, nel nostro caso, se non interrotta, si prevede sia in 3 anni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento.
Facendo un esempio pratico, se bollo relativo al 2017 si prescrive il 31 dicembre 2020, con la conseguenza che ogni richiesta di pagamento pervenuta dal 1° gennaio 2021 in poi è illegittima.
Nel caso in cui non venga pagata la tassa, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al recupero delle somme dovute tramite la società di riscossione, la quale notificherà al domicilio del debitore una cartella di pagamento – ma solo se tale cartella è stata preceduta dall’avviso di accertamento da recapitare entro il 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del bollo – in cui si richiederanno, oltre all’importo originario della tassa, anche gli interessi, le sanzioni, il compenso di riscossione, oltre che le spese di notifica. Ricevuta la cartella, il contribuente ha tempo 60 giorni dalla data di notifica entro i quali si potrà pagare o, in alternativa, impugnare la cartella davanti la Commissione Tributaria competente.
Trascorso inutilmente tale termine, la cartella diventerà definitiva e potrà essere recuperato l’importo chiesto anche mediante fermo amministrativo sul mezzo di proprietà.
Il ricorso, che dovrà contenere anche la richiesta di mediazione, viene notificato sia all’ente impositore che all’agente della riscossione per chiedere l’annullamento della cartella e lo sgravio del tributo.
L’ente competente, dalla data di ricevimento del ricorso, ha tempo 90 giorni per rispondere, accogliendo totalmente o parzialmente le istanze del contribuente. In caso, però, di mancata risposta al reclamo o di risposta non soddisfacente, il contribuente può, entro i 30 giorni successivi, iscrivere a ruolo la causa in Commissione Tributaria instaurando il relativo giudizio.
La cartella di pagamento, come previsto stabilito dall’art. 1, comma 153, della Legge n. 44/2007, in ogni caso, dovrà essere notificata al contribuente al massimo entro 2 anni da quando l’ente titolare del credito (Regione o Agenzia Entrate) iscrive a ruolo l’imposta non versata. Se tale termine viene superato e la cartella viene poi notificata lo stesso, il diritto di riscossione si considera «decaduto» e il contribuente non dovrà pagare.