Gli acquisti effettuati online posso essere insidiosi poiché alle volte il venditore sparisce – assieme alla merce, se davvero c’è mai stata… – dopo aver incassato i soldi e l’acquirente si ritrova con un pugno di mosche.
Bisogna però distinguere i semplici inadempimenti civilistici (rappresentati per esempio dalla mancata consegna della merce da parte del venditore), dalla vera e propria ipotesi di truffa contrattuale ( per esempio quando la condotta dell’agente sia scandita in questa sequenza: mancata consegna della merce offerta e successivamente acquistata da terzi con versamento di acconto, nonché successiva non rintracciabilità del venditore).
Nella prima ipotesi vi sono diversi rimedi che si possono proporre.
E’ giusto, innanzitutto, precisare che nel settore dell’e-commerce, il consumatore patisce gli effetti di una asimmetria informativa nei confronti del professionista. Per tale ragione, a quest’ultimo fanno capo obblighi informativi di particolare importanza, sia nella fase precedente all’acquisto che nella successiva fase dell’inoltro dell’ordine.
Per quanto concerne la consegna della merce è il venditore ad esserne responsabile poiché, una delle obbligazioni fondamentali del venditore, è proprio quella di consegnare la cosa acquistata (art. 1476 cod. civ.)
In particolare, per gli acquisti online, la legge ( l’art. 61 D. lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo) prevede che la merce ordinata debba essere consegnata entro 30 giorni dall’acquisto, a meno che il venditore e l’acquirente non abbiano stabilito diversamente.
Se entro tale termine il bene non viene consegnato, il venditore è tenuto a informare il consumatore ed a rimborsare il consumatore di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno a causa del ritardo.
Tale procedura non è automatica: il consumatore dovrà sollecitare formalmente il venditore mediante una pec o raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale dovrà dare un termine entro il quale consegnare la merce.
Se alla scadenza di tale termine la merce non è stata ancora ricevuta, si potrà scegliere tra due opzioni:
– Annullare il contratto, rinunciando così alla consegna in ritardo e chiedendo il rimborso del prezzo e l’eventuale danno causato dalla mancata consegna. A tale scopo, dopo la scadenza, dovrà essere inviata una comunicazione di formale disdetta
– Richiedere nuovamente la consegna della merce fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento del danno patito a causa della spedizione tardiva.
Accanto ai profili civili ci potrebbero essere anche dei profili penali, visto che i giudici ritengono che l’inadempimento contrattuale integri la fattispecie del reato di truffa quando sia effetto di un previo proposito fraudolento preordinato a procurarsi un ingiusto profitto tramite un’attività negoziale strumentalizzata allo scopo di sorprendere l’altrui buona fede.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito, individuano come elementi essenziali del reato di truffa aggravata sotto il profilo oggettivo:
- a) una particolare condotta fraudolenta del reo nell’artificio o nel raggiro;
- b) l’induzione in errore;
- c) il compimento a seguito di ciò, di un atto di disposizione patrimoniale;
- d) il conseguimento di un profitto ingiusto con danno per l’offeso.
In questi casi la condotta del finto venditore è qualificabile come truffa in piena regola.
Basti considerare che la distanza fisica intercorrente tra venditore e acquirente è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di nascondere la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze delle proprie azioni fraudolente.
Ragion per cui, prima di procedere con la denuncia all’autorità giudiziaria, è bene verificare che il nominativo del venditore ed il nominativo del soggetto in favore del quale viene effettuato il versamento coincidano, come è fondamentale scegliere una modalità di pagamento tracciabile oltre che conservare tutte le conversazioni avvenute con il finto venditore.