La retribuzione dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio non può chiedere ulteriori retribuzioni per sè senza essere autorizzato dall’assemblea di condominio.

Infatti, al momento del conferimento dell’incarico viene stabilito un corrispettivo che non può essere integrato da alcun costo supplementare a meno che non venga approvato dall’assemblea.

Tale principiò è stato confermato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 25 novembre 2011, n. 24978, la quale ha negato all’amministratore un compenso extra rispetto all’onorario annuale pattuito, in mancanza di una delibera assembleare che stabilisca un compenso straordinario per lavori specifici.

Tutta l’attività svolta dall’amministratore nell’esercizio dei suoi compiti è retribuita per la somma stabilita al momento del conferimento dell’incarico valida per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte (si veda a riguardo Cass. 28 aprile 2010, n.10204).

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