Che fare se ci fermano in stato di ebbrezza?

test-alcolimetrico

Quando il conducente di un autoveicolo viene sottoposto ad una rilevazione del tasso alcolemico, la rilevazione deve essere inferiore al limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue oltre il quale scattano provvedimenti sanzionatori.

Vengono effettuate due rilevazioni a distanza di 5 minuti l’una dall’altra e si viene sanzionati per il valore più basso emerso tra le due rilevazioni.

Le sanzioni previste dall’art. 186 C.d.s. sono:
a) arresto da tre mesi ad un anno;
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti e la decurtazione di 10 punti-patente;
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona diversa dal conducente;

CHE FARE SE CI FERMANO IN STATO DI EBBREZZA?

Bisogna tenere a mente i seguenti aspetti:

1) Innanzitutto alcune sentenze della Corte di Cassazione (si veda ad esempio la n. 12904 del 4.3.2010) hanno attribuito rilevanza per la determinazione del tasso alcolemico non solo i decimi, ma anche i centesimi di grammo per litro di sangue.
Lo stato di ebbrezza, secondo la sua entità, è distinto in tre fasce, punito con sanzioni progressivamente crescenti.
Un tasso alcolemico che rientri nella fascia più bassa non è più un reato ma una semplice violazione amministrativa, punita con una sanzione pecuniaria, perciò rientrare in questa fascia sicuramente cambia tutto!

2) Se il conducente si rifuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico fa scattare automaticamente il reato di cui all’articolo 186 c.s., comma 7, poiché essendo un reato istantaneo, esso si perfeziona con tale mero rifiuto.
L’eventuale successivo ripensamento da parte del soggetto interessato è irrilevante, non essendo prevista dalla normativa una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già consumato il reato. ( si veda Corte di Cassazione sez. IV pen. 6 febbraio 2013, n. 5909)

3) Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento su base sintomatica dello stato di alterazione psicofisica del soggetto ( quindi senza il ricorso a strumenti tecnici che consentano di determinare il tasso alcolemico in modo certo e incontroverso) è consentito per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 c.s. purché il giudice indichi con chiarezza le ragioni della sua decisione.
Tuttavia, qualora non sia possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la condotta dell’agente rientri nelle fasce di maggiore gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve pur avendo accertato il superamento della soglia minima. ( si veda Corte di Cassazione sez. IV pen. 13 dicembre 2012 n. 48251)

4) Se si causa un sinistro stradale in stato di ebbrezza , l’accertamento presso le strutture sanitarie o in strutture equiparate è prevista solo se colui che cagiona l’incidente è sottoposto a cure mediche.
In caso contrario è pienamente legittimo l’accertamento compiuto dagli organi di Polizia in strada.

Quindi dopo un incidente stradale che richiede cure mediche a vostro carico, le strutture sanitarie avranno l’obbligo di rilasciare agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ( si veda Corte di Cassazione, IV sez. penale 22 luglio 2013, n. 31299)

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