Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è l’istituto che si occupa di sostenere le spese giudiziarie – sia civili che penali – ai soggetti meno abbienti titolari di un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.369,24 come da aggiornamento pubblicato sulla G.U. del 23/7/2014.
Se il soggetto è convivente con il coniuge e/o con altri familiari il reddito da considerarsi ai fini dell’ammissione è quello dell’intero nucleo familiare ed, oltre al reddito da lavoro, vanno considerati anche i redditi esenti Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute a titolo di donazione.
Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare ai fini dell’ammissione.
Per il processo penale il limite di € 11.369,24 è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali saranno liquidate dal giudice al termine del processo e posti a carico dello Stato.
Dal momento che il soggetto viene ammesso al beneficio, questo vale per ogni stato e grado del processo nonchè per quelli connessi per materia e/o oggetto. Se, però, il soggetto viene giudicato soccombente in primo grado, non potrò poi utilizzare il beneficio per proporre appello ma dovrà presentare una nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Dal punto di vista della cittadinanza, tutti i cittadini – sia italiani sia stranieri non comunitari purché regolarmente soggiornanti in Italia – possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato
E’ escluso dal beneficio del gratuito patrocinio chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale; chi è difeso da più di un avvocato; chi sostiene ragioni manifestamente infondate; chi intenti una causa per cessione di crediti.
Il beneficio del gratuito patrocinio può anche essere revocato se il giudice operata una valutazione delle condizioni economiche del soggetto reputi che sono subentrate nuove disponibilità incompatibili con la concessione del beneficio stesso.
Per la presentazione della domanda bisogna rivolgersi alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e compilare gli appositi moduli, Deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal soggetto richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda oppure inviata a mezzo raccomandata con allegata fotocopia di un documento di identità valido
ATTENZIONE! Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti.