Categoria: Condominio

  • Lavori straordinari : ecco cosa bisogna sapere

    Lavori straordinari : ecco cosa bisogna sapere

    lavori

    Qualsiasi edificio ha bisogno di interventi periodici indispensabili che lo mantengano in perfetta efficienza.

    Può capitare, però, che alcuni lavori siano caratterizzati dall’eccezionalità a causa della loro imprevedibilità o per la rilevanza economica.

    Che differenza c’è  , quindi, tra lavori ordinari e straordinari?

    Partendo dal presupposto che non è sempre facile stabilire, nel caso concreto, quando si tratta di piccola manutenzione, di manutenzione ordinaria o straordinaria, tuttavia possiamo affermare che le spese ordinarie e straordinarie rientrano sempre nel campo delle spese necessarie.

    Perciò i lavori di ordinaria manutenzione sono quelli che , per la naturale deteriorabilità dell’edificio , si rendono necessari per il perfetto uso e godimento del condominio stesso , come ad esempio la riparazione del cancello elettrico rotto o dei citofoni che non funzionano oppure la sostituzione delle lampadine nelle parti comuni.

    La manutenzione straordinaria tende, come quella ordinaria , alla conservazione del bene comune ma, al contrario di quest’ultima, la supera per valore o importanza speciale come , ad esempio, rifare il tetto o le facciate, la sostituzione dell’ascensore, ovverosia tutti quei lavori che oltrepassano  i normali interventi periodici compiuti sull’edificio per evitarne il lento e quotidiano logorio naturale.

    La legge stabilisce che spetta al condominio di deliberare ed eseguire le opere di riparazione e manutenzione a tutela delle proprietà comuni per evitare possibili danni alle proprietà esclusive dei condomini o di terzi.

    L’art. 1135 comma 2 c.c., però, permette all’amministratore di ordinare lavori di straordinaria amministrazione purché rivestano il carattere di urgenza, senza che vi sia una preesistente approvazione in assemblea, imponendogli solo l’obbligo di riferire prima in assemblea. (altro…)

  • Ascensori: ecco come ripartire le spese

    Ascensori: ecco come ripartire le spese

    Ascensore

    L’ascensore è mantenuto dai proprietari degli appartamenti a cui serve :ma pagano tutti in modo uguale? Scopriamolo insieme

    Gli ascensori sono opere che, pur rientrando tra i veni comuni e indivisibili di uno stabile in condominio ( come la scala, il tetto ecc.) , vengono destinati a scopi di utilità comune e, quindi, considerati comuni indipendentemente dall’uso e dal godimento che può o vuol farne ciascun condomino.

    L’impianto ascensore comprende non solo la cabina, i macchinari installati al basso e sulla sommità del vano dell’ascensore, i contrappesi, le guide , le catene, le funi gli apparecchi di sicurezza, i cavi elettrici ed ogni altro accessorio che serve al suo funzionamento.

    L’installazione di un ascensore nell’edificio condominiale può essere effettuata o prima della costituzione del condominio, appartenendo a tutti i condomini indipendentemente dall’uso che ne fanno o ne possono fare, oppure installato in un secondo momento per (altro…)

  • Chi paga per i danni in condominio

    caduta

    Il condominio  è responsabile per i danni subìti all’interno degli spazi condominiali a meno che l’evento dannoso sia avvenuto per “caso fortuito”. Ma questo è sufficiente? No, andiamo a scoprire perché.

    Se una persona subisce dei danni all’interno degli spazi condominiali può chiedere un risarcimento al condominio: in questo caso spetta sempre al danneggiato provare la connessione tra l’incidente e la cosa che lo ha provocato, mentre il condominio , ai sensi dell’art. 2051 c.c. , “è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

    Infatti, per non risarcire il danno, il condominio dovrà provare l’esistenza di un fattore esterno incontrollabile, imprevedibile ed eccezionale, cioè “un caso fortuito” ai sensi degli artt. 2051-2052 c.c. ( e che può essere anche imputabile ad un terzo o allo stesso danneggiato) o che  , nonostante (altro…)

  • COME PROCEDERE PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA CONDOMINIALE

    Buongiorno,
    una delibera per il rifacimento facciata richiede un’assemblea straordinaria oppure può essere trattato in assemblea ordinaria?
    L’amministratore, predisporrà un o.d.g. senza indicare alcun valore previsto di spesa: è regolare?
    Grazie.

    Il rifacimento della facciata può rientrare anche nelle questioni riguardanti l’assemblea in seduta ordinaria.

    In particolare , però , non mi sembra corretta la decisione di provvedervi senza un previo capitolato d’appalto , con la descrizione delle opere a farsi, redatto da tecnico abilitato che lo predisponga.

    Il capitolato, dopo essere stato redatto, deve essere inviato a tutti i condomini , prima dell’assemblea, (altro…)

  • Il condominio e la Privacy

    privacy

    Nei rapporti condominiali  compare spesso il problema della riservatezza e della protezione del trattamento dei dati personali.

    E’ essenziale, pertanto, che la gestione della trasparenza e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 195/2003), si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dal nostro ordinamento giuridico.

    Importante in materia è il c.d. “vademecum” pubblicato dal  “Garante per la protezione dei dati personali”  che riporta  riferimenti pratici e regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio, anche alla luce della recente riforma approvata dal Parlamento (L. n. 220/2012, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”).

    Quali sono i dati che ogni condomino può chiedere all’amministratore?

    Ovviamente oltre ai propri dati personali, i dati anagrafici e gli indirizzi degli altri condomini ,ha diritto a conoscere le spese, i debiti con terzi, gli estratti del conto corrente condominiale e le rendicontazioni condominiali e, di conseguenza, le quote millesimali dei condomini nonché eventuali ulteriori dati necessari per la ripartizione dei costi.

    Al contrario, il singolo condomino non ha diritto di accesso alle informazioni relative agli altri condomini: ad esempio non ha diritto di (altro…)