Arriva una sentenza che rivoluziona l’invalidità delle delibere

Le deliberazioni dell’assemblea dei condomini sono da dichiararsi nulle, sempre e da chiunque vi abbia interesse, quelle che mancano degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’ordine pubblico” o al “buon costume”.

Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all’art. 1137 c.c.( nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti)

Sorge, allora, il dubbio se o meno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il Giudice possa anche pronunciarsi sulla nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, oppure sull’annullabilità di tale deliberazione.


Costante giurisprudenza della S.C. era precedentemente orientata nel senso che, in materia condominiale, ove l’opponente ad ingiunzione voglia eliminare dal mondo giuridico la delibera posta a base dell’ingiunzione, ha l’onere di proporre un’impugnazione separata ed autonoma della delibera medesima.

Ebbene, una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite, n.9839 del 14/04/2021,

pronunciando su questione di massima di particolare importanza, ha affermato che è il Giudice di pronunci sulla validità della delibera, purché l’annullabilità di tale deliberazione sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.

Inoltre, la Suprema Corte aggiunge che, nel giudizio di opposizione a seguito di decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.

Questo orientamento appare importantissimo poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.

Dato che il procedimento opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, è chiaro  che il giudice dell’opposizione non  possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (ovvero la delibera assembleare in questo caso) posto a fondamento dell’ingiunzione.

Ed infatti, la validità della deliberazione che ripartisce le spese tra i condomini, costituisce il presupposto necessario per la conferma o meno del decreto ingiuntivo opposto; non può, pertanto, precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.

Sussistono, inoltre, ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) che impongano di riconoscere al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l’invalidità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione.

Da questo punto di vista non si può negare al giudice dell’opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell’ingiunzione dato che ciò provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perchè costringerebbe il giudice a rigettare l’opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all’esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti.

Al contrario, riconoscere al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla deliberazione. su cui si fonda l’ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie.

 Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di giudicati contrastanti.

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...