
Sono strumenti incidentali finalizzati ad a porre un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili, ma che spesso vengono applicati con proliferazione senza tanto rispetto delle regole anche in considerazione della Costituzione.
Nell’applicazione delle misure cautelari reali vige il principio di doppia legalità formale e reale (Cass. 2190/2008) nonché si applicano i principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 274-275 c.p.p.) per escludere un uso vessatorio delle stesse (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271; Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382).
Presupposti per le misure cautelari reali sono il Fumus boni juris e periculum in mora.
Per il primo requisito, è sufficiente andare a vedere se vi è l’astratta configurabilità del reato richiesta.
E’ bastevole a se stessa solo una valutazione di astratta configurabilità della fattispecie del reato, ciò permette di superare il requisito fumus boni iuris anche se così si crea compressione dei diritti della persona.
Per il secondo requisito, devono rinvenirsi fondate ragioni che si disperdano le somme per il pagamento oppure obbligazioni nascenti dal reato. Esso deve essere accertato dal giudice con adeguata motivazione.
Le esigenze, infatti, cessano con sentenza di non luogo a procedere o assoluzione, oppure in caso di condanna il sequestro viene convertito in pignoramento.
Un altro provvedimento che implica un vincolo di indisponibilità sulle cose è il sequestro probatorio che ha finalità esclusivamente processuali poiché costituisce un mezzo della ricerca della prova, ma sia il Fumus ed il Periculum sono diversi
Il nostro codice prevede due tipi di misure reali, uno è il sequestro conservativo di cui all’art 316 c.p.p. e l’altro il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.: essi sono differenti fra loro per presupposti e procedimento applicativi, anche se hanno in comune la finalità di evitare che il passaggio del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’efficacia della sentenza di condanna.
Secondo la Suprema Corte (si vd. Sent. Cass 13142/11) è legittimo applicare insieme il sequestro conservativo e preventivo perché hanno due finalità diverse.
– sequestro conservativo, è finalizzato ad evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario (art. 316, comma 1, c.p.p.), ovvero delle obbligazioni civili derivanti da reato (art. 316, comma 2, c.p.p.).
Esso interviene sui beni mobili o immobili o crediti riferibili all’imputato. Considerata misura cautelare sui generis ha lo scopo di sottrarre temporaneamente patrimonio dell’imputato somme di denaro , cose mobili immobili nei limiti della pignorabilità dell’imputato.
Non è importante che i beni siano intestati all’imputato ma basta che siano uti dominus riferibili a lui.
All’esecuzione del sequestro provvede l’ufficiale giudiziario con le forme previste per il sequestro conservativo dal codice di procedura civile.
Ai sensi dell’art. 316 il Giudice può disporre che il sequestro conservativo senza che venga sentita la controparte (imputato o responsabile civile), l’offerta cauzione può essere fatta in qualsiasi stato e grado e convertita in pignoramento.
Infine, l’art. 319 c.p.p. prevede l’imputato o responsabile civile possono chiedere al giudice di prestare cauzione a garanzia dei beni atta alla conversione del sequestro.
Dopo l’esecuzione chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame e sulla richiesta decide il Tribunale in composizione collegiale distrettuale che ha emesso il provvedimento.
Per il riesame dell’ordinanza di sequestro ai sensi dell’art. 324 c.p.p. si può introdurre con richiesta generica, e poi riserva di enunciare i motivi successivamente.
– sequestro preventivo, riveste la finalità di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.) o, ancora, di assicurare al procedimento le cose di cui è consentita la confisca (art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p.p.); Il sequestro è disposto dal Giudice su richiesta del P.M. solo alla presenza di due requisiti: la pericolosità della cosa da sottoporre al vincolo di indisponibilità oppure la pericolosità in sé della cosa.
Al sequestro preventivo è altresì assegnata un ulteriore funzione cioè di fronteggiare il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati ai sensi dell’art. 321 c.p.p
gli effetti del sequestro preventivo cessano con l’emissione della sentenza che definisce il giudizio e deve essere disposta la restituzione dei beni desequestrati, salvo che:
- I beni non siano soggetti a confisca;
- non sia disposto sugli stessi beni il sequestro conservativo.
In un recente caso affrontato dal nostro studio, abbiamo ottenuto, dall’Autorità Giudiziaria a favore del nostro assistito, la sostituzione del custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo, in quanto si è dimostrato che, stante la pericolosità del bene sottoposto a sequestro, era necessario sostituire un altro custode disponibile a detenere i beni in modo da assolvere anche tutti gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza da parte dell’indagato.