Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è l’istituto che si occupa di sostenere le  spese giudiziarie – sia civili che penali – ai soggetti meno abbienti titolari di un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.528,41 come da aggiornamento pubblicato sulla G.U. del 23/7/2014.

Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare ai fini dell’ammissione.

Per il processo penale il limite di € 11.528,41  è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali saranno liquidate dal giudice al termine del processo e posti a carico dello Stato.

Dal momento che il soggetto viene ammesso al beneficio, questo vale per ogni stato e grado del processo nonchè per quelli connessi per materia e/o oggetto. Se, però, il soggetto viene giudicato soccombente in primo grado, non potrà poi utilizzare il beneficio per proporre appello ma dovrà presentare una nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Noi siamo abilitati al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Non esitate a contattarci cliccando qui. Per maggiori informazioni sul gratuito patrocinio cliccare qui

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