Gli animali domestici nel condominio e rumori molesti

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La nuova normativa relativa al condominio ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici nelle abitazioni dello stabile. Infatti, l’art. 1138 del Codice civile, così come modificato dalla L. 220/12, prevede che le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere animali domestici.

Ovviamente, ciò non toglie che i proprietari dei cani non possono fare quello che vogliono ma devono essere disponibili, usare il buon senso ed accettare le necessità degli altri condomini per il quieto vivere nella collettività condominiale. Pertanto, gli animali non possono essere abbandonati da soli per lungo tempo nelle abitazioni in quanto ciò potrebbe integrare il reato di “omessa custodia” nei confronti dei proprietari (articolo 672 del Codice penale).

Inoltre, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, si può richiedere in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile – cioè una procedura di urgenza che si conclude in tempi molto brevi – l’allontanamento dell’animale dall’abitazione o comunque la cessazione dei rumori causati dall’inquilino rumoroso e chiassoso.

In particolare, per essere considerati molesti, i rumori devono provocare un danno alla pubblica tranquillità, disturbando così un numero indefinito di persone all’interno dell’area condominiale e se tali immissioni rumorose avvengono nelle ore notturne si può denunciare penalmente l’inquilino molesto ai sensi dell’art. 659 comma 1 del c.p. per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Evidenzio, per concludere, che ormai la giurisprudenza è orientata verso l’applicazione del reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612 bis c.p. nei confronti degli inquilini che provocano rumori eccessivi e molesti nella struttura condominiale disturbando così la quiete pubblica: in tal caso il giudice può ordinare l’allontanamento degli inquilini molesti dallo stabile condominiale.

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