Mediazione obbligatoria per il condominio, le successioni e gli affitti.

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Da sabato 21 settembre è tornata la mediazione obbligatoria in diverse materie tra le quali le liti condominiali, le controversie relative agli affitti o alla successione. Dopo lo stop della legge costituzionale, è stato il decreto del fare a dare una seconda vita alla conciliazione prima di intraprendere un contenzioso. Chi vuol far causa dovrà prima rivolgersi a un organismo iscritto al registro che si trova presso il ministero della giustizia; è quella che si definisce come “condizione di procedibilità”, ovvero la premessa per potersi successivamente rivolgere al Giudice.

Le modifiche principali della nuova normativa riguardano la tempistica, i costi, il ruolo che viene affidato agli avvocati durante le sessioni di mediazione nonché la competenza territoriale. L’accordo raggiunto e sottoscritto da tutte le parti, avvocati compresi, ha valore esecutivo.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, la nuova normativa prevede che la conciliazione avvenga solo nel territorio di competenza del giudice a cui ci si dovrebbe rivolgere per l’eventuale causa. Ora , le controversie che prevedono la mediazione, sono sia quelle che riguardano gli obblighi dei condomini, sia le disposizioni per l’attuazione del codice. Anche l’impugnazione delle delibere deve passare ora per la conciliazione obbligatoria.

La mediazione ha un costo standard fissato dal Ministero della Giustizia posto a carico di entrambe le parti in causa e dipende dal valore della controversia.

Per favorire la mediazione è anche previsto un incentivo fiscale: per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d’imposta rapportato alle spese pagate fino a un massimo di 500 euro, ridotto alla metà in caso di insuccesso.

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