Autore: Avvocato G.Freni

  • Patteggiamento penale e giudizio civile

    Giudice

    Quali conseguenze civili ha una sentenza di condanna patteggiata ?

     

    La sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p. , è un accordo tra il P.M. e l’imputato con il quale si chiede al Giudice penale di applicare una pena (sostitutiva o pena pecuniaria  o detentiva) con lo “sconto” della diminuzione fino ad un terzo.

    Anche se non è paragonabile ad una sentenza penale di condanna ex art. 651 c.p.p. (in considerazione del “profilo negoziale che la caratterizza  poiché  non fondata sull’accertamento pieno della responsabilità dell’imputato” sent. Corte Cost. 11 dicembre 1995, n.499) , può costituire , tuttavia, un elemento di prova di responsabilità nella ricostruzione dei fatti in un giudizio civile.

    Pertanto, la sentenza di patteggiamento non è vincolante per il giudice civile ma può essere da quest’ultimo liberamente valutata in (altro…)

  • Chi paga per i danni in condominio

    caduta

    Il condominio  è responsabile per i danni subìti all’interno degli spazi condominiali a meno che l’evento dannoso sia avvenuto per “caso fortuito”. Ma questo è sufficiente? No, andiamo a scoprire perché.

    Se una persona subisce dei danni all’interno degli spazi condominiali può chiedere un risarcimento al condominio: in questo caso spetta sempre al danneggiato provare la connessione tra l’incidente e la cosa che lo ha provocato, mentre il condominio , ai sensi dell’art. 2051 c.c. , “è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

    Infatti, per non risarcire il danno, il condominio dovrà provare l’esistenza di un fattore esterno incontrollabile, imprevedibile ed eccezionale, cioè “un caso fortuito” ai sensi degli artt. 2051-2052 c.c. ( e che può essere anche imputabile ad un terzo o allo stesso danneggiato) o che  , nonostante (altro…)

  • Chi paga in caso di danni a locali affittati?

    danni

    Di quali danni risponde il proprietario? Quali danni invece sono a carico dell’inquilino? Scopriamolo assieme!

    La locazione , ai sensi dell’art. 1571 c.c. , è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

    In forza di tale contratto, l’inquilino diventa detentore dell’immobile , del quale mantiene il godimento, e per questo diventa obbligato a corrispondere il pagamento del canone di locazione a favore del proprietario.

    Quest’ultimo, invece, è obbligato a consegnare all’inquilino l’immobile in buono stato di manutenzione ed a mantenerlo in condizioni tali da poter essere utilizzato per tutta la durata del contratto.

    Questo vuol dire che è compito del proprietario garantire la funzionalità dell’appartamento e di tutto quanto ad esso correlato.

    Chi paga in caso di riparazioni necessarie all’immobile?

    Bisogna verificare che tipo di riparazione è necessario effettuare: infatti, ai sensi degli artt. 1576 e 1577 c.c. sono a carico dell’inquilino le piccole riparazioni e la piccola manutenzione ( cioè strettamente riconducibili al modo in cui l’inquilino ha utilizzato la cosa locata, ad esempio ,la sostituzione di lampadine e fusibili, l’assistenza per la lavastoviglie o la pulizia del boiler dal calcare, la riparazione delle tapparelle) mentre toccano al proprietario tutte le altre. (altro…)

  • COME PROCEDERE PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA CONDOMINIALE

    Buongiorno,
    una delibera per il rifacimento facciata richiede un’assemblea straordinaria oppure può essere trattato in assemblea ordinaria?
    L’amministratore, predisporrà un o.d.g. senza indicare alcun valore previsto di spesa: è regolare?
    Grazie.

    Il rifacimento della facciata può rientrare anche nelle questioni riguardanti l’assemblea in seduta ordinaria.

    In particolare , però , non mi sembra corretta la decisione di provvedervi senza un previo capitolato d’appalto , con la descrizione delle opere a farsi, redatto da tecnico abilitato che lo predisponga.

    Il capitolato, dopo essere stato redatto, deve essere inviato a tutti i condomini , prima dell’assemblea, (altro…)

  • Il condominio e la Privacy

    privacy

    Nei rapporti condominiali  compare spesso il problema della riservatezza e della protezione del trattamento dei dati personali.

    E’ essenziale, pertanto, che la gestione della trasparenza e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 195/2003), si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dal nostro ordinamento giuridico.

    Importante in materia è il c.d. “vademecum” pubblicato dal  “Garante per la protezione dei dati personali”  che riporta  riferimenti pratici e regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio, anche alla luce della recente riforma approvata dal Parlamento (L. n. 220/2012, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”).

    Quali sono i dati che ogni condomino può chiedere all’amministratore?

    Ovviamente oltre ai propri dati personali, i dati anagrafici e gli indirizzi degli altri condomini ,ha diritto a conoscere le spese, i debiti con terzi, gli estratti del conto corrente condominiale e le rendicontazioni condominiali e, di conseguenza, le quote millesimali dei condomini nonché eventuali ulteriori dati necessari per la ripartizione dei costi.

    Al contrario, il singolo condomino non ha diritto di accesso alle informazioni relative agli altri condomini: ad esempio non ha diritto di (altro…)