Autore: Avvocato G.Freni

  • Servitù di elettrodotto: ecco come ottenere l’indennità

    Servitù di elettrodotto: ecco come ottenere l’indennità

    Verifica quanto puoi ottenere se rientri in questi casi:

    “La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario “(Codice Civile art.1027).

    Fondamento della servitù è il principio della cooperazione fondiaria: essa è diretta a realizzare l’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell’interesse generale all’incremento della produzione.

    Possono essere oggetto di servitù tutti i fondi, intendendosi per essi non solo i fondi rustici ma anche gli immobili urbani, ovverosia più in generale, tutti i beni immobili.

    Volendo restringere questa breve analisi solo alla servitù di elettrodotto, disciplinata dall’art.1056 C.C. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” ovverosia il Regio Decreto n.1775 del 1933, dovrà essere analizzata anzitutto la sua natura coattiva , ovverosia il fatto che la legge, in vista della situazione nella quale si trova un fondo, attribuisca al suo proprietario il diritto potestativo ad ottenere l’imposizione della servitù sul fondo altrui, dietro versamento d’una indennità.

    A differenza delle servitù volontarie infatti, che si costituiscono solo per volontà delle parti, quelle coattive possono essere imposte anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, e questo per la particolare importanza delle situazioni cui si riferiscono, e degli interessi che tutelano.

    Altri esempi di servitù coattive, oltre quella di elettrodotto, sono quelle di acquedotto e scarico (artt.1033-1046 c.c.), di appoggio od infissione di chiusa (art.1047 1048 c.c.), di somministrazione di acqua a un edificio o ad un fondo (1049-1050 c.c.), di passaggio (art.1051-1055 c.c.) e del passaggio di linee teleferiche (art.1057 c.c.).

    La caratteristica della “coattività” che accompagna tutte queste fattispecie non significa che il proprietario di un fondo (dominante) possa arbitrariamente costituire tutte le servitù che vuole su altro fondo (servente), ma solo che egli ha diritto di farne domanda ad un Giudice il quale, in un ordinario processo di cognizione, valuterà tutti gli elementi del caso e, se ricorreranno i presupposti necessari, disporrà la costituzione della servitù.

    E’ importante notare come le servitù coattive, seppur possano essere costituite per ordine del giudice, possono anche essere formate per volontà delle parti: il proprietario di un fondo servente infatti, sapendosi soccombente innanzi al Giudice, ben potrebbe evitare la fase processuale accettando volontariamente la costituzione di servitù sul proprio fondo. In ogni caso, sia nell’ipotesi di costituzione volontaria che mediante sentenza, la servitù dovrà essere costituita mediante atto scritto e dovrà essere previsto un indennizzo per il diminuito valore del fondo, così come stabilito dall’art.123 del T. U. n.1775 del 1933 il quale indica:

    “Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione della servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.

    Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto (1) .

    In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

    Cessando l’uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

    Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

    Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.

    Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù d’elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori. (2)

    (1)    La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui statuisce l’aggiunta del “soprappiù del quinto” alla indennità per servitù di elettrodotto.

    (2) Articolo abrogato dall’art.58, D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003 , ai sensi della L.185 del 1 Agosto 2002 .

    Tale articolo, la cui abrogazione è stata più volte rinviata, sarà sostituito (stando alle attuali previsioni normative), con tutte le altre norme riguardanti le espropriazioni contenute nel T.U., a decorrere dal 30 giugno 2003 dal D.P.R. 327/2001. Vista la assoluta vicinanza di tale scadenza, si è ritenuto opportuno, al fine di dare una informazione quanto più chiara e completa possibile, riportare anche il testo del nuovo articolo che lo dovrebbe sostituire, ovverosia l’art.44:

     Articolo 44 D.P.R. 327/2001

    Indennità per l’imposizione di servitù

    1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

    2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.)

    3. L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.

    4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

    5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

    6. L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.

    Una volta costituita la servitù di elettrodotto, l’utente ( ovverosia l’ENEL ), ai sensi dell’art.121 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avrà facoltà di:

    a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;

    b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

    Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

    c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

    d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

    L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso.

    Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

    L’esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire; esse pertanto sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.

    E’ altresì importante notare come la imposizione della servitù di elettrodotto non determini alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente, tanto è vero che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

    Come stabilito dall’art.122 del T.U. sopracitato, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù stessa, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.

    Tale disposizione si applica a tutti gli elettrodotti a bassa tensione, il cui carattere amovibile è presunto e non ha bisogno di prova, ma non a quelli di portata superiore a 220.000 volt per i quali l’art.9 del D.p.r 18 Marzo 1965 n.342 (che sarà abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003) dispone la inamovibilità.

    Secondo Cass. 7883/1994 infatti, (confermata anche da Cass. 23.4.1992 n. 4892; 18.10.1984 n. 5260; 2.5.1977 n. 1633), ” .In base all’art. 122, commi 4, 5 e 6, del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, l’amovibilità è regola generale e comune alle servitù di elettrodotto, potendo essere esclusa o da uno specifico patto in tal senso, o quando la servitù riguardi condutture con tensione pari o superiore a 220.000, o quando le particolari modalità strutturali dell’impianto installato ne rendano di fatto impossibile la modificazione o lo spostamento.  . “.

    Nel caso di richiesta di spostamento, il proprietario dovrà offrire all’esercente altro luogo adatto all’esercizio della servitù; il cambiamento di luogo può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio, e non di danno al fondo.

    Sempre per quanto attiene all’utilizzo della servitù, è importante notare che l’utente non può aggravare in alcun modo la servitù stessa, rendendola più onerosa di quanto stabilito inizialmente nel contratto tra le parti (o nella sentenza) ed il proprietario, da par suo, non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più disagevole.

    In caso, quindi, di occupazione acquisitiva, accertata la natura del terreno e determinata, con i detti parametri, l’indennità per la servitù di elettrodotto, si può chiedere l’indennità di occupazione, nonché la riduzione di valore del suolo in relazione alla servitù coattiva costituita.

    Secondo una recente sentenza della Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4839, per le modalità di calcolo di una servitù di elettrodotto bisogna considerare anche il deprezzamento del fondo stesso parametrato al valore di vendita del terreno , con onere di  dimostrazione da parte dell’interessato dell’eventuale  deprezzamento nonché l’oggettiva incidenza vincolo imposto sul bene stesso.

    A tal proposito la sentenza della Cassazione n. 12659 del 12/05/2021, stabilisce che bisogna utilizzare il c.d.  metodo “sintetico-comparativo” con obbligo per il giudice di “indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento a immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici e identificabili”.

  • Arriva una sentenza che rivoluziona l’invalidità delle delibere

    Arriva una sentenza che rivoluziona l’invalidità delle delibere

    Le deliberazioni dell’assemblea dei condomini sono da dichiararsi nulle, sempre e da chiunque vi abbia interesse, quelle che mancano degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’ordine pubblico” o al “buon costume”.

    Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all’art. 1137 c.c.( nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti)

    Sorge, allora, il dubbio se o meno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il Giudice possa anche pronunciarsi sulla nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, oppure sull’annullabilità di tale deliberazione.


    Costante giurisprudenza della S.C. era precedentemente orientata nel senso che, in materia condominiale, ove l’opponente ad ingiunzione voglia eliminare dal mondo giuridico la delibera posta a base dell’ingiunzione, ha l’onere di proporre un’impugnazione separata ed autonoma della delibera medesima.

    Ebbene, una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite, n.9839 del 14/04/2021,

    pronunciando su questione di massima di particolare importanza, ha affermato che è il Giudice di pronunci sulla validità della delibera, purché l’annullabilità di tale deliberazione sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.

    Inoltre, la Suprema Corte aggiunge che, nel giudizio di opposizione a seguito di decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.

    Questo orientamento appare importantissimo poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.

    Dato che il procedimento opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, è chiaro  che il giudice dell’opposizione non  possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (ovvero la delibera assembleare in questo caso) posto a fondamento dell’ingiunzione.

    Ed infatti, la validità della deliberazione che ripartisce le spese tra i condomini, costituisce il presupposto necessario per la conferma o meno del decreto ingiuntivo opposto; non può, pertanto, precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.

    Sussistono, inoltre, ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) che impongano di riconoscere al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l’invalidità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione.

    Da questo punto di vista non si può negare al giudice dell’opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell’ingiunzione dato che ciò provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perchè costringerebbe il giudice a rigettare l’opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all’esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti.

    Al contrario, riconoscere al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla deliberazione. su cui si fonda l’ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie.

     Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di giudicati contrastanti.

  • I debiti del condominio

    I debiti del condominio

    La riforma del condominio introdotta con la L. 220/2012 ha previsto la solidarietà a carico di tutti i condomini per i debiti condominiali, senza nessuna distinzione tra obbligazioni contrattuali e non contrattuali.

    In particolare, l’art. 63 comma 2° disp. att. c.c. stabilisce che  i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini morosi, in base alla comunicazione da parte dell’amministratore dei rispettivi nominativi.

    I debiti condominiali vanno così ripartiti in base alle tabelle millesimali oppure in base alla ripartizione effettuata dall’assemblea nel caso in cui le tabelle millesimali  manchino oppure ancora in base alle tabelle millesimali che l’assemblea ha ritenuto di dover applicare.

    Nei rapporti interni fra condomini si può però stabilire una deroga ai criteri stabiliti dalla legge, attraverso quanto previsto dall’art. 1123 comma 1°, secondo il c.d. criterio della “diversa convenzione”, esentando totalmente o parzialmente un condomino da tutte le spese o solo parte di esse.

    L’amministratore, infatti quando risponde alla richiesta di cui all’art. 63 comma 1° disp. att. C.c. proveniente dal creditore, non può comunicare  i dati dei condomini esentati, in quanto gli stessi non sono morosi nei rapporti interni, cosicché dovrà comunicare i nominativi dei condomini morosi in relazione all’importo dovuto nei rapporti interni, che è superiore a quello cui sarebbero tenuti in mancanza della diversa convenzione.

    Il legislatore, però, non ha espressamente previsto cosa succede nel caso in cui l’amministratore non comunichi i nominativi dei condomini morosi ai creditori che ne facciano richiesta.

    Si possono però ipotizzare due scenari.

    Nel primo scenario, che è anche il più probabile, l’amministratore ha commesso una violazione di un preciso obbligo posto dalla legge a suo carico, tanto da considerarsi colpevole di un illecito extracontrattuale e, pertanto, risponderà per i danni nella misura delle quote non riscosse nei confronti del creditore del condominio.

    Secondo un altro scenario, invece, il creditore sarebbe libero di agire indiscriminatamente nei confronti di qualsiasi condomino senza che possa essergli validamente opposto il beneficio della preventiva escussione dai condomini in regola con i pagamenti che, ove costretti a pagare una somma maggiore rispetto alla loro quota, vanteranno sia un diritto di regresso nei confronti dei condomini effettivamente morosi, sia un diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore.

    Si può aggiungere che, costituendo il comportamento dell’amministratore una grave irregolarità, i condomini adempienti possono chiedere la revoca giudiziale dello stesso.

    Il creditore, in conclusione, può ben agire esecutivamente nei confronti di tutti i condomini per l’intero credito, solo ove non conoscesse la quota di cui ognuno di essi, fermo restando che si potrà agire nei confronti dei creditori non morosi solo ove il procedimento esecutivo a carico dei condomini morosi dovesse concludersi senza esito soddisfacente.

    E’ bene evidenziare che il creditore, prima di tutto, dovrà procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del condominio moroso e poi dimostrare l’infruttuosità dell’esecuzione forzata in danno dello stesso.

    Solo successivamente potrà agire nei confronti di chi si trova in regola con i pagamenti ottenendo un decreto ingiuntivo sulla base del titolo formatosi nei confronti del condomino moroso.

    La preventiva escussione richiede quindi la conclusione della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di poter pretendere l’eventuale residuo insoddisfatto dal condomino in regola.

    Si può ragionevolmente pensare che il condomino in regola con i pagamenti possa paralizzare l’azione del creditore con l’opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del condomino moroso, senza dover necessariamente chiamare in causa quest’ultimo.

    La responsabilità del condomino solvente, ancorché sussidiaria rispetto a quella del condomino moroso, avrebbe comunque natura solidale, il che porta ad escludere il litisconsorzio necessario e, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause relative ai rispettivi debiti.

    Secondo la Suprema Corte, nella sent. n.8150/2017, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti dei singoli condomini, quali obbligati pro quota deve preventivamente notificare a questi ultimi il titolo esecutivo ed il precetto.

    Tale principio è stato altresì confermato dalla sentenza della Suprema Corte,  n.20073 11/08/2017, la quale ha previsto che il contratto, stipulato dall’amministratore rappresentante, in nome e nell’interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli » ma solo « secondo la quota di ciascuno»

    Si può anche citare una recentissima sentenza del Tribunale di Roma sez. IV, 05/03/2020, n.4819 che ha rimarcato la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

    Il creditore, quindi, si inserisce nelle dinamiche interne al condominio, in cui le posizioni dei singoli rilevano solo in quanto obbligati nei confronti del condominio per i rispettivi contributi.

    Il creditore non ha una pretesa diretta nei confronti dei singoli condomini, ma solo mediata dato che potrà o  meno intervenire nei procedimenti di riscossione puntualmente attivati dall’amministratore o attenderne gli esiti cioè che le somme così recuperate, vengano depositate sul conto del condominio.

    Infatti, il condominio è soggetto di diritto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorchè si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, l’art. 654 comma 2 c.p.c. è da ritenersi applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso ed al quale sia stato notificato, mentre qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la disposizione in questione non si potrà applicare, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di aver piena notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.

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  • Misure cautelari reali: cosa sono e come si applicano

    Misure cautelari reali: cosa sono e come si applicano

    Sono strumenti incidentali finalizzati ad a porre un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili, ma che spesso vengono applicati con proliferazione senza tanto rispetto delle regole anche in considerazione della Costituzione.

    Nell’applicazione delle misure cautelari reali vige il principio di doppia legalità formale e reale (Cass. 2190/2008) nonché si applicano i principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 274-275 c.p.p.) per escludere un uso vessatorio delle stesse (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271; Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382).

    Presupposti per le misure cautelari reali sono il Fumus boni juris e periculum in mora.

    Per il primo requisito, è sufficiente andare a vedere se vi è l’astratta configurabilità del reato richiesta.

    E’ bastevole a se stessa solo una valutazione di astratta configurabilità della fattispecie del reato, ciò permette di  superare il requisito fumus boni iuris anche se così si crea compressione dei diritti della persona.

    Per il secondo requisito, devono rinvenirsi fondate ragioni che si disperdano le somme per il pagamento oppure obbligazioni nascenti dal reato. Esso deve essere accertato dal giudice con adeguata motivazione.

    Le esigenze, infatti, cessano con sentenza di non luogo a procedere o assoluzione, oppure in caso di condanna il sequestro viene convertito in pignoramento.

    Un altro provvedimento che implica un vincolo di indisponibilità sulle cose è il sequestro probatorio che ha finalità esclusivamente processuali poiché costituisce un mezzo della ricerca della prova, ma sia il Fumus ed il  Periculum sono diversi

    Il nostro codice prevede due tipi di misure reali,  uno è il sequestro conservativo di cui all’art 316 c.p.p. e l’altro il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.: essi sono differenti fra loro per presupposti e procedimento applicativi, anche se hanno in comune la finalità di evitare che il passaggio del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’efficacia della sentenza di condanna.

    Secondo la Suprema Corte (si vd. Sent. Cass 13142/11) è legittimo applicare insieme il sequestro conservativo e preventivo perché hanno due finalità diverse.

    – sequestro conservativo, è finalizzato ad evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario (art. 316, comma 1, c.p.p.), ovvero delle obbligazioni civili derivanti da reato (art. 316, comma 2, c.p.p.).

    Esso interviene sui beni mobili o immobili o crediti riferibili all’imputato. Considerata misura cautelare sui generis ha lo scopo di sottrarre temporaneamente patrimonio dell’imputato somme di denaro , cose mobili immobili nei limiti della pignorabilità dell’imputato.

    Non è importante che i beni siano intestati all’imputato ma basta che siano uti dominus riferibili a lui.

    All’esecuzione del sequestro provvede l’ufficiale giudiziario con le forme previste per il sequestro conservativo dal codice di procedura civile.

    Ai sensi dell’art. 316 il Giudice può disporre che il sequestro conservativo senza che venga sentita la controparte (imputato o responsabile civile), l’offerta cauzione può essere fatta in qualsiasi stato e grado e convertita in pignoramento.

    Infine, l’art. 319 c.p.p. prevede l’imputato o responsabile civile possono chiedere al giudice di prestare cauzione a garanzia dei beni atta alla conversione del sequestro.

    Dopo l’esecuzione chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame e sulla richiesta decide il Tribunale in composizione collegiale distrettuale che ha emesso il provvedimento.

    Per il riesame dell’ordinanza di sequestro ai sensi dell’art. 324 c.p.p. si può introdurre con richiesta generica, e poi riserva di enunciare i motivi successivamente.

    – sequestro preventivo, riveste la finalità di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.) o, ancora, di assicurare al procedimento le cose di cui è consentita la confisca (art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p.p.); Il sequestro è disposto dal Giudice su richiesta del P.M. solo alla presenza di due requisiti: la pericolosità della cosa da sottoporre al vincolo di indisponibilità oppure la pericolosità in sé della cosa.

    Al sequestro preventivo è altresì assegnata un ulteriore funzione cioè di fronteggiare il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati ai sensi dell’art. 321 c.p.p

    gli effetti del sequestro preventivo cessano con l’emissione della sentenza che definisce il giudizio e deve essere disposta la restituzione dei beni desequestrati, salvo che:

    • I beni non siano soggetti a confisca;
    • non sia disposto sugli stessi beni il sequestro conservativo.

    In un recente caso affrontato dal nostro studio, abbiamo ottenuto, dall’Autorità Giudiziaria a favore del nostro assistito, la sostituzione del custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo, in quanto si è dimostrato che, stante la pericolosità del bene sottoposto a sequestro, era necessario sostituire un altro custode disponibile a detenere i beni in modo da assolvere anche tutti gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza da parte dell’indagato.

  • Assegno protestato: gli errori da evitare assolutamente

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    Il protesto per mancato pagamento dei titoli di credito (ovvero la cambiale, l’assegno, le azioni e obbligazioni, i titoli del debito pubblico) riguarda la constatazione effettuata per atto pubblico ad opera di pubblico ufficiale autorizzato (notaio, ufficiale giudiziario, il segretario comunale la cui competenza è però sussidiaria) che accerta il mancato pagamento o il rifiuto dell’accettazione.

    (altro…)