Che cos’è l’archiviazione delle indagini e quali sono i diritti della persona offesa dal reato.
Se il Pubblico ministero , ovvero l’ufficio che coordina e dirige le indagini preliminari, decide che non vi siano elementi per il rinvio a giudizio della persona ritenuta colpevole nella querela presentata dalla persona offesa, presenta una richiesta di archiviazione, al Giudice per le indagini preliminari il quale è chiamato a valutare sull’opportunità o meno di accogliere tale richiesta.
Infatti, se il Giudice ritiene, in base agli atti raccolti nelle indagini, che il successivo processo a carico dell’indagato sia superfluo perché le prove sono inattendibili, decide di chiudere le indagini e lasciare libera la persona accusata dei fatti.
L’archiviazione può essere disposta anche in base a quanto previsto dall’art. 411 c.p.p. , cioè quando
a) manca una condizione di procedibilità (ad esempio la querela) ; b) il reato è estinto (ad esempio per prescrizione) ; c) il fatto non è previsto dalla legge come reato ( ad esempio trattasi di semplice illecito civile o amministrativo) ; d) quando siano rimasti ignoti gli autori del fatto.
Come ci si oppone alla richiesta di archiviazione?
Se la persona offesa ha chiesto di essere avvisato della richiesta di archiviazione (ciò è avvenuto al momento nell’atto di denuncia-querela o all’atto della nomina del difensore di persona offesa), questa gli deve essere notificata dall’Ufficiale giudiziario mediante avviso contenente l’avvertimento che si può proporre opposizione all’archiviazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica(oppure 20 giorni per i delitti commessi con violenza alla persona), oltre che prendere visione degli atti depositati dal PM (ad esempio la documentazione delle indagini espletate e i verbali di quegli atti casomai compiuti nel corso delle indagini).
L’opposizione non è altro che un atto nel quale la persona offesa, personalmente o tramite difensore di fiducia, DEVE OBBLIGATORIAMENTE INDICARE a pena di inammissibilità le ragioni per le quali si chiede la prosecuzione delle indagini , poiché non compiute o non completate dal Pubblico Ministero, suggerendo nuovi temi di indagine oppure le ulteriori prove da acquisire.
In particolare, si possono indicare nuove persone da sentire quali testimoni oppure richiedere che vengano sentiti nuovamente quelli già ascoltati, suggerendo circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni.
In quest’ottica, la persona offesa dal reato ha anche il compito di vigilare, nell’interesse della repressione dei reati sancito dall’art. 112 Cost. all’esatta e piena osservanza, da parte del Pubblico Ministero, dell’obbligo di esercitare l’azione penale.
E, sul punto, la Cassazione ha precisato che l’opposizione non può essere considerata assimilabile ad un’impugnazione, ma semplice richiesta di parte, sottratta alla disciplina codicistica espressamente stabilita per le impugnazioni (si cfr. Corte di Cassazione Penale sez.IIa sentenza n. 39346/2016).
Dove si deposita la richiesta di archiviazione?
L’atto di opposizione, se fatto entro i dieci giorni come sopra evidenziato, deve essere presentato presso la segreteria del pubblico ministero incaricato delle indagini.
Decorsi i dieci giorni, essendo tale termine ordinatorio e non perentorio, è pur sempre possibile presentare l’opposizione purché, nel frattempo, il G.I.P. non si sia già pronunciato sull’ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione: in tal caso, essendo tardiva, l’opposizione va depositata nella cancelleria del G.i.p.
Cosa succede all’udienza di opposizione all’archiviazione?
Il Giudice per le indagini preliminari in presenza della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero può decidere di accoglierla (emettendo il decreto di archiviazione impugnabile solo in Cassazione e solo per casi di nullità degli avvisi) oppure, se decide di non accoglierla, fissando un’udienza in camera di consiglio alla quale partecipano il pubblico ministero, la persona offesa nonché l’indagato stesso (art. 409 comma 2 c.p.p.).
Nell’udienza camerale il Giudice non ha nessun obbligo di procedere all’esame della parte interessata (Cass. 4078/1996).
Al termine dell’udienza così fissata il Giudice potrà o confermare la richiesta di archiviazione, mettendo così fine al procedimento a carico della persona indagata, oppure ordinare al PM di svolgere ulteriori indagini, fissando altresì un termine per il loro compimento, alla fine delle quali, l’ufficio della Procura può decidere di chiudere nuovamente con un’altra archiviazione (alla quale la persona offesa può ancora proporre opposizione), oppure può formulare un’imputazione a carico dell’indagato.
Nella stessa udienza di opposizione il Giudice potrà anche imporre al Pubblico Ministero di formulare un’imputazione entro dieci giorni (c.d. imputazione coatta ai sensi dell’art. 409 c.p.p. 5° comma).
L’archiviazione perché il reato è commesso da ignoti
Quanto sin qui detto vale anche in caso di richiesta di archiviazione perché è ignoto l’autore del fatto ed, in particolare, sono medesimi i termini per l’eventuale presentazione di opposizione all’archiviazione.
Se l’offeso non si oppone il Giudice può accogliere la richiesta de plano (ovvero senza sentire nessuno ed allo stato degli atti) oppure, se il giudice non accoglie la richiesta e c’è opposizione, deve svolgersi udienza in camera di consiglio, secondo quanto detto nel paragrafo precedente.
Al termine dell’udienza il giudice per le indagini preliminari può accogliere la richiesta e disporre l’archiviazione con ordinanza, oppure ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una determinata persona o , infine, disporre nuove indagini fissando un termine essenziale per il compimento delle stesse, al cui termine ci potrà essere o meno una richiesta di rinvio a giudizio o una richiesta di archiviazione , che potrà essere nuovamente opposta.
La riapertura delle indagini
L’archiviazione non rappresenta l’ultimo atto possibile durante le indagini, in quanto il G.i.p. può emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 414 c.p.p. che, può far riaprire le indagini .
Perché venga disposta tale riapertura è necessario presentare una memoria presso la segreteria della Procura, precisando che non è necessario che siano emersi elementi nuovi, essendo possibile , invece, che siano valutati dall’autorità inquirente in maniera diversa gli elementi già esistenti.
Dopo l’autorizzazione del giudice, il P.M. iscrive nuovamente la notizia di reato nel registro facendo così partire una nuova decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari.
La cassazione del 1996 qui citata mi sembra un po’ datata.
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