Per la modifica dell’assegno di mantenimento occorre dimostrare di avere subito una vera e propria riduzione della propria capacità reddituale rispetto agli accordi per divorzio.
Uno dei problemi che ha visto recentemente coinvolto lo Studio riguarda riguarda un tema molto interessante ovvero la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.898/1970.
Il caso concreto che abbiamo trattato ha visto contrapposti, da una parte, il coniuge richiedente al Giudice una modifica dell’assegno di mantenimento divorzile a favore del figlio , a causa del deterioramento delle proprie condizioni economiche e , dall’altra parte, la nostra assistita che si è ovviamente opposta a tale richiesta .
In particolare, secondo il Tribunale di Messina, con il Decreto Presidenziale n. 11759/2016, che ha rigettato le chieste del ricorrente poiché, pur facendo riferimento ad un documentato collocamento in stato di quiescenza “ha omesso di dimostrare di avere subìto una vera e propria riduzione della propria capacità reddituale rispetto agli accordi per divorzio, essendo allegata agli atti documentazione concernente l’ultimo periodo di imposta e non già quello corrente al tempo del divorzio.”
Infatti , il ricorrente sosteneva che il suo reddito pensionistico si era ridotto a causa sia della contrazione di alcuni finanziamenti , l’aver contratto matrimonio con un soggetto privo di occupazione, nonché di uno stato di malattia che comportava numerosi esborsi.
Anche su questo punto il Tribunale di Messina, però, è stato chiaro, dato che “il richiamo ai debiti che graverebbero sui ridotti introiti del ricorrente risulta inconducente per la sua genericità riferibile tanto alla natura delle esigenze sottese ai finanziamenti contratti quanto al contesto temporale di riferimento.”
Nonché “… l’avvenuto matrimonio con persona priva di occupazione non è circostanza atta a rappresentare un giustificato motivo di revisione dell’assegno posto che, con tale espressione, il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi.”
Per quanto concerne le spese mediche, infine, essendo “… correlate ad una patologia diagnosticata al ricorrente sin dall’anno 2007, ovvero quattro anni prima della sottoscrizione delle condizioni di divorzio, non rappresentato un giustificato motivo sopravvenuto di revisione.”
Per questi motivi si è stabilito che “il coniuge può chiedere l’aumento dell’assegno o la sua attribuzione ex novo (…) solo quando l’equilibrio economico risultante dall’accordo risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere o non previdero in quella sede; il giudice non può, pertanto, procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale “.