Una telefonata allunga la vita, ma alle volte anche un messaggio Whatsapp può evitare una condanna penale per abbandono del tetto coniugale. Scopriamo assieme perchè.
Il nostro ordinamento prevede degli obblighi specifici che i coniugi devono rispettare in costanza di matrimonio tra i quali la fedeltà, il rispetto reciproco, il mantenimento, l’assistenza e, appunto, la coabitazione.
Ciò significa che entrambi i coniugi debbano convivere in modo costante e continuato presso la residenza familiare.
Questo non implica che marito e moglie debbano sempre vivere insieme poiché, ad esempio, gli stessi si possono trovare separati per un più o meno breve periodo a causa di impegni familiari o di lavoro.
Tuttavia, quando volontariamente uno dei due coniugi abbandoni il tetto coniugale, possono scattare delle conseguenze anche gravi che la legge prevede come reato.
Infatti, il reato di cui all’art. 570 c.p. comma 1 nella forma dell’abbandono del domicilio domestico punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Tale reato, però, non può dirsi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale.
Infatti, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, rilevando solo quella condotta dal punto di vista etico-sociale (cosi ad esempio si veda Cass. Penale sez. VI n.12310 del 28/03/2012)
In tale ottica, quindi, il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto storico dell’abbandono ma deve ricostruire tutta la situazione in cui esso si è verificato, così da valutare la presenza di cause di giustificazione per impossibilità, intollerabilità, o estrema penosità della convivenza (Cass. Penale sez. VI n.34562 del 31/5/2012)
L’abbandono del domicilio coniugale può trovare giustificazione – con conseguente esclusione della responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p.c – non solo quando segua alla proposizione della domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (come espressamente previsto dall’art. 146 c.c.), ma anche quando, a prescindere da detta proposizione, esistano oggettive ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, rendendo quest’ultima intollerabile o comportando un grave pregiudizio per l’educazione della prole.
Ovviamente bisogna guardare alla vicenda personale per capire se la convivenza tra i due coniugi sia diventata impossibile e/o estremamente penosa, con la presenza ad esempio di presunte o reali relazioni extraconiugali, continui screzi, rimproveri per le spese, tali da rendere effettivamente pesante l’atmosfera all’interno della famiglia e , dunque, ritenere plausibile che l’abbandono del domicilio domestico sia stato dettato dalla “giusta causa” dell’intollerabilità della convivenza.
Numerose sono le sentenze che prendono in esame la sussistenza di giustificazioni che fanno escludere la responsabilità per l’abbandono del tetto coniugale, come, ad esempio, quella di un uomo che era stato condannato in secondo grado, sentenza poi mutata in Cassazione con una pronuncia di assoluzione, poiché aveva ingiustificatamente abbandonato il domicilio senza che i giudici di merito prendessero in alcuna considerazione la lettera lasciata alla moglie, in cui l’uomo giustificava la sua scelta con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il coniuge.
Recentemente anche il Tribunale di Messina ha escluso la responsabilità del coniuge per allontanamento del domicilio domestico, perché durante l’istruttoria dibattimentale non è emerso con certezza che il genitore, dopo l’allontanamento del domicilio domestico, si sia disinteressato alla figlia minore, in quanto un teste ha espressamente riferito di aver potuto visionare dei messaggi Whatsapp che genitore e figlia si scambiavano più o meno regolarmente.
In conclusione l’abbandono del tetto coniugale sarà legittimo, con esclusione della responsabilità penale, in tutti quei casi in cui sussistano validi motivi per l’allontanamento e sempre che il coniuge non abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli.