Il diritto alla visita del coniuge separato

Quali sono i diritti e gli obblighi del coniuge separato sui propri figli? 

Il diritto alla visita da parte del coniuge non affidatario trova il suo fondamento giuridico nell’art. 30 della Costituzione in primis, nell’art 155 cod. civ., che garantisce il diritto di poter vigilare sull’istruzione ed educazione e quindi, in definitiva, alla possibilità di intrattenere rapporti con il figlio minore.

  In particolare, tale diritto rappresenta una tutela degli interessi preminenti del minore, per garantirgli un adeguato e sereno sviluppo emotivo, e per la cui realizzazione appaiono essenziali entrambe le figure genitoriali, seppur rispettando le contingenze derivanti dal regime di separazione.

  E’ indubbio che l’impedire al coniuge avente diritto di vedere i propri figli è dannoso nei confronti di quest’ultimi , poiché turba la loro tranquillità e, di conseguenza, il loro sereno sviluppo psico-fisico (con un danno biologico oltre che morale).

Ove ricorrano gravi e comprovate ragioni, solo il Giudice può limitare od anche sospendere il diritto alla visita del coniuge non affidatario: è perciò inammissibile poter considerare il diritto alla visita un diritto disponibile alle parti e a cui le parti è ammesso rinunciarvi per decisione unilaterale o per accordo.

   L’indirizzo tenuto dalla giurisprudenza corrente è, in tal senso, quello di garantire al coniuge non affidatario un adeguato ed effettivo diritto alla visita, non limitato ad una porzione marginale di tempo del minore, ma al contrario, un periodo sufficientemente lungo per permettere al minore la “conoscenza” del genitore, e al genitore, di poter comunicare al minore l’affetto, poiché conoscenza e affetto costituiscono elementi essenziali per la serena crescita del minore.

   Infatti, la Corte di Cassazione Sentenza 4 ottobre 2003, n. 37814, ha al riguardo stabilito che “si devono adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del diritto alla visita”, ponendo in essere quell’apporto minimo necessario per garantire l’esecuzione in buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.

   Inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, del 19 febbraio 2015, n. 7611 , ha condannato una madre per non aver consentito al marito separato di vedere i figli minori nei giorni e negli orari stabiliti, così pronunciando: “Commette reato il coniuge affidatario che impedisce, anche con comportamenti omissivi, lo svolgimento dell’incontro tra i figli minori ed il coniuge separato”.

   Nel caso di rifiuto della parte all’adempimento della visita dei figli è possibile ricorrere al Giudice per far condannare il genitore per la violazione dell’osservanza degli obblighi imposti dal Tribunale in materia di affidamento dei minori, ai sensi dell’art. 388 comma 1 e 2 codice penale (reato di elusione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli minori) (si cfr. sent. Cass. Pen. Sez. VI n. 32562 del 2010) oltre che ricorrere , in sede civile, ai sensi dell’art. 709 ter, comma 2 c.p.c., il quale prevede la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria oltre al risarcimento dei danni arrecati con la propria condotta .

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