Quando una compagnia assicurativa nega il pagamento di una polizza vita invocando presunte dichiarazioni false, cosa può fare davvero un beneficiario? La recente sentenza del Tribunale di Messina (n. 1804/2025) che abbiamo ottenuto per il nostro assistito offre una risposta chiara: l’assicuratore deve dimostrare con prove concrete le proprie accuse, non può limitarsi a ipotesi.
La vicenda in sintesi
Il nostro cliente aveva ereditato dal defunto parente un debito contratto con un finanziamento, ma anche una polizza vita stipulata proprio a garanzia di quel prestito. Quando il parente del nostro assistito è deceduto, abbiamo richiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento dell’indennizzo , pari al residuo del finanziamento ancora da saldare.
La risposta della compagnia? Un secco rifiuto.
Le accuse (infondate) della compagnia
La compagnia di Assicurazioni ha sostenuto che l’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza avrebbe nascosto di essere affetto da diverse patologie. Secondo la compagnia, queste omissioni avrebbero reso nullo il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile.
In pratica, la compagnia ha incassato i premi per anni, ma quando è arrivato il momento di pagare ha cercato di sottrarsi all’obbligo contrattuale.
Di fronte a queste ipotesi nel nostro caso dobbiamo considerare tre pilastri fondamentali:
1. L’onere della prova è a carico dell’assicuratore
Come abbiamo evidenziato nelle nostre difese, la giurisprudenza è cristallina: spetta alla compagnia dimostrare che ci sono state dichiarazioni false o reticenti, che queste erano determinate da dolo o colpa grave, e che avrebbero influito sulla decisione di stipulare il contratto.
La Cassazione ha chiarito più volte (sentenza n. 707/1965 e ordinanza n. 30656/2017) un principio fondamentale: nelle assicurazioni sulla vita, il beneficiario deve solo provare l’esistenza del contratto e il verificarsi dell’evento assicurato (la morte).
È l’assicuratore, invece, che se vuole sottrarsi al pagamento deve dimostrare l’esistenza di un fatto impeditivo: ad esempio, che ci sono state dichiarazioni false determinate da dolo o colpa grave, e che queste avrebbero influito sulla decisione di stipulare il contratto.
In pratica: il beneficiario deve solo dimostrare che esisteva una polizza e che l’assicurato era deceduto e viceversa la compagnia a dover provare la propria tesi con documenti precisi.
Nel nostro caso, l’assicuratore non ha provato nulla di tutto ciò.
Questo è il punto cruciale che ha fatto la differenza nel giudizio.
2. Le patologie erano successive alla polizza
Abbiamo dimostrato, attraverso la documentazione medica agli atti, che le patologie del parente del nostro assistito sono state diagnosticate ben due anni dopo la stipula della polizza.
L’attestato di esenzione ticket rilasciato successivamente alla stipula è stato la prova decisiva: come poteva l’assicurato dichiarare patologie che ancora non gli erano state diagnosticate?
3. Nessun dolo o colpa grave
Non solo le patologie erano successive, ma anche se fossero state preesistenti (cosa che abbiamo escluso), la compagnia non ha mai dimostrato che ci fosse un comportamento doloso o gravemente colposo da parte dell’assicurato.
Anzi: al momento della sottoscrizione, un incaricato della compagnia era presente e poteva verificare direttamente le condizioni fisiche dell’assicurato, senza sollevare alcuna obiezione.
La sentenza.
Il Tribunale di Messina ha accolto integralmente le nostre richieste, condannando la compagnia assicuratrice a pagare la sorte capitale più interessi legali e le spese del giudizio
Il Giudice ha sottolineato un principio fondamentale: l’assenza di prova sulla preesistenza delle patologie e sulla reticenza dell’assicurato rende pienamente operativa la garanzia assicurativa.
In altre parole, non basta che una compagnia faccia generiche affermazioni: deve dimostrare con precisione quando le patologie sono insorte, quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza, e che per contratto avrebbe dovuto dichiararle.
Perché questa sentenza è importante
Questa vittoria rappresenta un precedente significativo per tutti gli assicurati che si vedono negare ingiustamente il pagamento di polizze vita.
Le compagnie assicurative non possono:
- Incassare premi per anni e poi rifiutarsi di pagare basandosi su mere ipotesi
- Invocare l’art. 1892 c.c. senza fornire prove concrete e circostanziate
- Utilizzare documentazione medica successiva alla stipula per dedurre retroattivamente l’esistenza di patologie
Il valore della difesa tecnica specializzata
Questo caso dimostra quanto sia cruciale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo il diritto assicurativo. La nostra strategia difensiva non si è limitata a contestare genericamente le accuse, ma ha:
- Analizzato puntualmente tutta la documentazione medica per stabilire le tempistiche precise
- Ricostruito la cronologia degli eventi con prove documentali
- Applicato correttamente i principi giurisprudenziali consolidati sull’onere della prova
Il risultato? Una vittoria netta e completa per il nostro assistito.
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