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  • Polizza vita negata per “patologie preesistenti”: vince l’assicurato. Ecco come abbiamo smontato le difese della compagnia

    Polizza vita negata per “patologie preesistenti”: vince l’assicurato. Ecco come abbiamo smontato le difese della compagnia

    Quando una compagnia assicurativa nega il pagamento di una polizza vita invocando presunte dichiarazioni false, cosa può fare davvero un beneficiario? La recente sentenza del Tribunale di Messina (n. 1804/2025) che abbiamo ottenuto per il nostro assistito   offre una risposta chiara: l’assicuratore deve dimostrare con prove concrete le proprie accuse, non può limitarsi a ipotesi.

    La vicenda in sintesi

    Il nostro cliente aveva ereditato dal defunto parente un debito contratto con un finanziamento, ma anche una polizza vita stipulata proprio a garanzia di quel prestito. Quando il parente del nostro assistito è deceduto, abbiamo richiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento dell’indennizzo , pari al residuo del finanziamento ancora da saldare.

    La risposta della compagnia? Un secco rifiuto.

    Le accuse (infondate) della compagnia

    La compagnia di  Assicurazioni ha sostenuto che l’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza  avrebbe nascosto di essere affetto da diverse patologie. Secondo la compagnia, queste omissioni avrebbero reso nullo il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile.

    In pratica, la compagnia ha incassato i premi per anni, ma quando è arrivato il momento di pagare ha cercato di sottrarsi all’obbligo contrattuale.

    Di fronte a queste ipotesi nel nostro caso dobbiamo considerare tre pilastri fondamentali:

    1. L’onere della prova è a carico dell’assicuratore

    Come abbiamo evidenziato nelle nostre difese, la giurisprudenza è cristallina: spetta alla compagnia dimostrare che ci sono state dichiarazioni false o reticenti, che queste erano determinate da dolo o colpa grave, e che avrebbero influito sulla decisione di stipulare il contratto.

    La Cassazione ha chiarito più volte (sentenza n. 707/1965 e ordinanza n. 30656/2017) un principio fondamentale: nelle assicurazioni sulla vita, il beneficiario deve solo provare l’esistenza del contratto e il verificarsi dell’evento assicurato (la morte).

    È l’assicuratore, invece, che se vuole sottrarsi al pagamento deve dimostrare l’esistenza di un fatto impeditivo: ad esempio, che ci sono state dichiarazioni false determinate da dolo o colpa grave, e che queste avrebbero influito sulla decisione di stipulare il contratto.

    In pratica: il beneficiario deve solo dimostrare che esisteva una polizza e che l’assicurato era deceduto e viceversa la compagnia a dover provare la propria tesi con documenti precisi.

    Nel nostro caso, l’assicuratore non ha provato nulla di tutto ciò.

    Questo è il punto cruciale che ha fatto la differenza nel giudizio.

    2. Le patologie erano successive alla polizza

    Abbiamo dimostrato, attraverso la documentazione medica agli atti, che le patologie del parente del nostro assistito sono state diagnosticate ben due anni dopo la stipula della polizza.

    L’attestato di esenzione ticket rilasciato successivamente alla stipula è stato la prova decisiva: come poteva l’assicurato dichiarare patologie che ancora non gli erano state diagnosticate?

    3. Nessun dolo o colpa grave

    Non solo le patologie erano successive, ma anche se fossero state preesistenti (cosa che abbiamo escluso), la compagnia non ha mai dimostrato che ci fosse un comportamento doloso o gravemente colposo da parte dell’assicurato.

    Anzi: al momento della sottoscrizione, un incaricato della compagnia era presente e poteva verificare direttamente le condizioni fisiche dell’assicurato, senza sollevare alcuna obiezione.

    La sentenza.

    Il Tribunale di Messina ha accolto integralmente le nostre richieste, condannando la compagnia assicuratrice  a pagare la sorte capitale più interessi legali e le spese del giudizio

    Il Giudice ha sottolineato un principio fondamentale: l’assenza di prova sulla preesistenza delle patologie e sulla reticenza dell’assicurato rende pienamente operativa la garanzia assicurativa.

    In altre parole, non basta che una compagnia faccia generiche affermazioni: deve dimostrare con precisione quando le patologie sono insorte, quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza, e che per contratto avrebbe dovuto dichiararle.

    Perché questa sentenza è importante

    Questa vittoria rappresenta un precedente significativo per tutti gli assicurati che si vedono negare ingiustamente il pagamento di polizze vita.

    Le compagnie assicurative non possono:

    • Incassare premi per anni e poi rifiutarsi di pagare basandosi su mere ipotesi
    • Invocare l’art. 1892 c.c. senza fornire prove concrete e circostanziate
    • Utilizzare documentazione medica successiva alla stipula per dedurre retroattivamente l’esistenza di patologie

    Il valore della difesa tecnica specializzata

    Questo caso dimostra quanto sia cruciale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo il diritto assicurativo. La nostra strategia difensiva non si è limitata a contestare genericamente le accuse, ma ha:

    • Analizzato puntualmente tutta la documentazione medica per stabilire le tempistiche precise
    • Ricostruito la cronologia degli eventi con prove documentali
    • Applicato correttamente i principi giurisprudenziali consolidati sull’onere della prova

    Il risultato? Una vittoria netta e completa per il nostro assistito.

    Hai una controversia con una compagnia assicurativa?

    Se anche tu hai ricevuto un diniego ingiustificato da parte di una compagnia assicurativa, o se hai dubbi sulla validità delle contestazioni che ti sono state mosse, non accettare passivamente la decisione.

    Il nostro studio ha maturato una consolidata esperienza nel contenzioso assicurativo e sappiamo come tutelare efficacemente i diritti degli assicurati contro le resistenze ingiustificate delle compagnie.

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  • Non è punibile l’occupazione abusiva di una casa popolare se serve a dare un tetto ai propri figli

    Non è punibile l’occupazione abusiva di una casa popolare se serve a dare un tetto ai propri figli

    Una assistita dello Studio Legale Avv. Giuseppe Freni è stata assolta dal reato di occupazione abusiva di immobile in quanto è stato riconosciuto dalla Corte d’Appello di Messina che tale condotta era scriminata dallo stato di necessità.

    Infatti, nel corso del processo, abbiamo dimostrato che l’imputata si è ritrovata improvvisamente ad affrontare un grave disagio di natura abitativa in quanto si è trovata sottoposta a sfratto per morosità ed in stato di gravidanza a rischio, da sola senza lavoro integrandosi così il requisito dell’attualità del pericolo di un grave danno alla persona.

    Vista l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari ( come è noto non solo i tempi per l’assegnazione sono biblici ma addirittura parecchie famiglie che, già assegnatarie di alloggi popolari, attendono ancora le chiamate dal Dipartimento politiche della casa).

    L’imputata si è trovata nell’impellente bisogno  di garantire l’abitazione ai figli nascituri,  con evidente incremento delle condizioni di profondo disagio, derivanti, anche  dalla circostanza che non riceveva alcun tipo di ausilio, da familiari o da terzi.

    I principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione sono noti : si è infatti più volte puntualizzato che l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano come in questo caso per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46054 Non è punibile l’occupazione abusiva di case per dare una dimora ai figli nello stesso senso Cass. Sez. II 09 ottobre 2020 n.35024).

    Che cos’è lo stato di necessità?

    L’ art. 54 Codice Penale stabilisce al primo comma che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

    Ciò vuol dire che non si può condannare un soggetto se vi è  una forza maggiore di fronte alla quale non è possibile difendersi  senza violare i diritti di altri.

    Ovviamente questo principio vale solo per evitare un danno grave alla persona e se lo stato di pericolo non è stato volontariamente provocato dal soggetto agente.

    Alla luce di queste considerazioni la Corte d’Appello di Messina, con pronuncia del 7 novembre 2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputata dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato in quanto posto in essere in stato di necessità.

  • Stalking condominiale: quando scatta?

    Stalking condominiale: quando scatta?

    Il nostro Studio ha ottenuto una nuova sentenza favorevole a tutela di una nostra assistita che si era rivolta a noi dopo che per mesi e mesi aveva subito da parte di due coniugi inquilini dell’appartamento soprastante, atti molesti consistenti in getti d’acqua dal balcone, minacce, sputi, parolacce, vandalizzazioni, rumori a tutte le ore del giorno e della notte e persino atti di violenza fisica.

    Il Tribunale di Messina, in totale accoglimento delle richieste svolte in favore della nostra assistita, quanto delle tesi giuridiche su cui le stesse sono state fondate, ha accertato che la condotta degli imputati potesse essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art 612 bis c.p., “avendo gli stessi concorso a porre in essere  una serie di atti di natura intrinsecamente molesta se si tiene conto della ripetitività degli stessi, del lungo arco temporale in cui sono stati posti in essere e della loro invasività, se si consideri che sono stati compiuti nel luogo di dimora della vittima, condizionandone ogni aspetto della vita”.

    E’ stato altresì riconosciuto dal Tribunale di Messina che detti comportamenti hanno  profondamente inciso sulle abitudini di vita della nostra assistita che ha dichiarato di non potersi neanche più affacciare dal balcone di casa, di non ricevere ospiti, di non poter stendere la biancheria senza avere danni alla stessa, e hanno cagionato in lei timore per la propria incolumità (peraltro effettivamente lesa) e per quella dei familiari, direttamente tutti coinvolti dai comportamenti posti in essere dagli imputati.

    In conseguenza di tali comportamenti persecutori è stato riconosciuto anche un risarcimento per lo stato di prostrazione in cui la nostra assistita da anni versa, che si è indicato in € 5.000,00 di provvisionale.

    Gli atti persecutori compiuti da un soggetto ossessivamente e continuativamente nei confronti di un’altra persona al fine di ottenere le attenzioni desiderate, vengono definiti “stalking”: sono più frequente in ambito familiare o coniugale ma possono essere anche applicati in ambito condominiale.

    La norma di riferimento è l’art. 612 bis del Codice penale richiedendosi, per la sua applicazione, la presenza una minaccia o molestia continuate nel tempo tali da ingenerare tre diversi eventi: un perdurante stato d’ansia, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

    La prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.

    Infatti, a detta della Corte di Cassazione , si può desumere desunto la sussistenza dello stato di ansia, oltre che dalle dichiarazioni dei due querelanti, anche dalla idoneità dei comportamenti ascritti agli imputati a quali si contestava di avere, mediante una serie di atti vandalici, minacce ed ingiurie, provocato alle vittime un perdurante stato di ansia e di paura tale da ingenerare in essi un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei figli)” (Cass Sez. V, 17.04.2019, n. 22843).

    E’ bene inoltre evidenziare che alla luce dell’ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, “è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati nella norma incriminatrice” (Cass. Sez V, n. 38306 del 13 Giugno 2016).

    Infine, per quanto concerne l’evento psicologico previsto dal legislatore, occorre rammentare quanto asserito dalla Corte Suprema nella sentenza Cass. Sez V del 2 marzo 2017 n. 17795,   “la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata

    Bisogna però stare attenti al caso concreto perché, la condotta che in prima analisi potrebbe sembrare rientrare nel caso dello “stalking condominiale“ , in realtà potrebbe configurare un altro tipo di reato.

    Ad esempio, la giurisprudenza ha rinvenuto applicabile ad una condomina che aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi e candeggina, il delitto ex art 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose  ovvero “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 16459/2013).

    Allo stesso modo, la Cassazione ha punito il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto dal piano superiore così da diminuire l’immagine, il decoro e l’igiene dell’entrata di un panificio sottostante (Cass. pen., sez. I, n. 11998/2013).

    Come si può procedere in presenza di molestie condominiali?

    Dal momento che non tutti gli atti persecutori sono uguali, per fornire le modalità di difesa comuni da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori, bisogna valutare caso per caso.

    Un primo passo, prima di presentare querela, è quello di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti dell’autore della condotta di ”stalking”, affinché venga adottato un provvedimento di “ammonimento” (art. 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche) .

    Sebbene possa sembrare una soluzione “blanda” (si tratta pur sempre di un provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto che ha compiuto atti persecutori) in realtà è uno strumento potenzialmente utile ad evitare che certi comportamenti sfocino verso forme più violente di manifestazione riportando il molestatore verso il “buon senso

    Se tale provvedimento non dovesse bastare, la persona offesa può presentare querela per “stalking” entro sei mesi dal fatto persecutorio, mentre si procede d’ufficio (indipendentemente dalla presentazione della querela) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

    In caso di condanna del disturbatore si può giungere all’applicazione dell’articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre un provvedimento di “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” ordinando all’autore di non avvicinarsi a luoghi determinati ed abitualmente frequentati dalla vittima e, quindi, l’allontanamento dal plesso condominiale dei vicini molesti.

    Infine, va evidenziato che nell’ambito degli atti persecutori è stata recentemente introdotta la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che prevede uno snellimento dell’avvio delle indagini, una serie di misure cautelari più rigide nei confronti dell’indagato nonché un aumento sostanziale delle pene (da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi).

  • Coltivazione di stupefacenti ecco la sentenza di assoluzione che cambia tutto

    Coltivazione di stupefacenti ecco la sentenza di assoluzione che cambia tutto

    Un nostro assistito ha ottenuto una soddisfacente assoluzione del Tribunale di Messina perché il fatto non sussiste, accogliendo pienamente le nostre tesi difensive.

    Il reato contestato era relativo alla coltivazione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    Tale norma punisce la coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti (o psicotrope), indipendentemente dalla destinazione della sostanza.

    In particolare, la norma equipara la coltivazione ad altre condotte, quali la fabbricazione e la produzione di stupefacenti.

    La fattispecie de quo è costruita in termini di reati di pericolo astratto e pone alla base l’esigenza di tutela del bene della salute fisica e psichica, compromessa dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

    Il comma 1bis dell’art. 73 concerne invece, tra gli altri, il reato di detenzione illecita, ad esclusione dei casi in cui lo stupefacente appaia destinato ad un uso esclusivamente personale.

    La scelta del legislatore si è sempre orientata nel senso di punire soltanto le condotte volte alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e non anche quelle destinate ad un consumo esclusivamente personale delle stesse.

    L’uso esclusivamente personale è, infatti, punito a titolo di illecito amministrativo dall’art. 75 D.P.R. n. 309/1990.

    Le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione di stupefacenti, se per uso esclusivamente personale, rappresentano dei fatti non punibili, ma sanzionabili in via amministrativa con apposita ordinanza prefettizia.

    Sono escluse dall’alveo dell’art. 75 le condotte di coltivazione, fabbricazione e produzione di sostanze stupefacenti le quali, dunque, stante un’interpretazione letterale ( a contrario ) della norma, mantengono rilevanza penale a prescindere dalla destinazione –  ad uso personale o per spaccio – del prodotto ricavato.

    In particolare, occorre verificare se la suindicata condotta possa integrare il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 o se sia possibile assimilarla, per l’effetto, alla detenzione che, se finalizzata all’uso personale, non costituisce reato, ma sanzione amministrativa (art. 75 D.P.R. n. 309/1990).

    Orbene, come già accennato, la coltivazione di sostanze stupefacenti non rientra tra le condotte di cui all’art. 75 co.1 del D.P.R. n. 309/1990 ed integranti un illecito amministrativo. 

    La scelta del legislatore sembrerebbe chiara: la condotta di coltivazione, a prescindere dalla destinazione ad uso personale o meno della sostanza psicoattiva ricavata, è sempre penalmente rilevante e quindi punibile.

    Nonostante l’apparente chiara formulazione, l’art.75 sopracitato ha dato vita ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sia in ordine alla concreta punibilità della condotta di coltivazione, alla luce del principio di necessaria offensività – soprattutto nei casi in cui il quantitativo di sostanza ricavabile dalla pianta sia esiguo, ossia tale da non offendere il bene giuridico tutelato dalla norma (la salute), neanche nella forma della mera messa in pericolo – sia in ordine alla possibilità di ricondurre questi casi alla disciplina inerente la destinazione ad uso personale, atteso che la condotta di coltivazione non è richiamata dall’art. 75.

    Sulla questione sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.12348/2020, depositata il 16.04.2020.

    La Suprema Corte ha invero sancito l’irrilevanza penale della coltivazione domestica di sostanze stupefacenti finalizzata esclusivamente al consumo personale, raggiungendo in via ermeneutica un risultato al quale i nostri giudici di legittimità, ma anche costituzionali, si erano sinora sempre rifiutati di pervenire.

    La soluzione offerta dalle Sezioni unite è riassunta nel principio di diritto secondo cui «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».

    La Corte di Cassazione, dunque, da un lato circoscrive la nozione di coltivazione ad uso domestico, distinguendola dalla coltivazione tecnico-agraria cui farebbe riferimento l’art. 73 ed individua contestualmente i parametri dai quali si deduce la destinazione ad uso personale della sostanza ricavata; dall’altro, dichiara la non punibilità della  condotta di coltivazione se ricorrono tali parametri, per come indicati nel suddetto  principio di diritto.

    Al fine di analizzare le argomentazioni poste a fondamento della sentenza n. 12348/2020 e, quindi, per meglio comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dalle Sezioni Unite, è utile ripercorre alcune tappe giurisprudenziali di grande interesse, con particolare riferimento al principio di offensività applicato al reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

    Come è noto, tale principio opera in una duplice prospettiva: la c.d. “offensività in astratto”, secondo cui il legislatore è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; e la c.d. “offensività in concreto”, ossia quel criterio interpretativo che deve orientare il giudice comune nell’operazione di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma punitivo astratto, inducendolo a non ritenere integrato il reato quando la condotta sia priva di qualsiasi attitudine lesiva.

    L’applicazione di tali principi alla disciplina degli stupefacenti ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 309/1990 in due principali occasioni.

    Nella sentenza n. 360 del 1995 la Corte ha evidenziato l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento della condotta di coltivazione, prevista e punita soltanto penalmente dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, rispetto a quello previsto per le condotte di detenzione, acquisto e importazione di sostanze stupefacenti, sanzionate invece in via amministrativa quando finalizzate al consumo personale. 

    Queste ultime, infatti, sono condotte collegate immediatamente e direttamente all’uso della sostanza stupefacente: nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica della sua destinazione. Al contrario, nel caso della coltivazione tale nesso di immediatezza manca, sicché la correlata valutazione della destinazione ad uso personale, piuttosto che allo spaccio, risulta maggiormente ipotetica e meno affidabile.

    Per tali ragioni la Corte ribadisce la compatibilità con il principio di offensività in astratto della costruzione della fattispecie di coltivazione nei termini di reato di pericolo presunto, così che non appare irragionevole che il legislatore sanzioni penalmente anche l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Spetta poi al giudice di merito la verifica dell’offensività in concreto della condotta, la cui eventuale mancanza va ricondotta nell’alveo del reato impossibile ex art. 49 c.p.

    Alle medesime conclusioni è giunto il giudice delle leggi anche in tempi più recenti, con la sentenza n. 109 del 2016.

    In tale occasione si è ribadito che l’atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di coltivazione non è irragionevole, data la sua attitudine a innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate o predeterminabili. Inoltre, si è osservato che il giudice di merito può pervenire a constatare l’assoluta inidoneità della condotta di coltivazione a porre a repentaglio il bene giuridico protetto (ovvero la salute) «sia – secondo l’impostazione della precedente sentenza del 1995 – facendo leva sulla figura del reato impossibile (art. 49 del codice penale); sia – secondo altra prospettiva – tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio».

    In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, la scelta del legislatore di ritenere più pericolosa la condotta di coltivazione rispetto a quella di consumo, tanto da  punire la condotta di coltivazione in sé,  prescindendo dall’uso personale o meno della sostanza ricavata, è ragionevole ( id est conforme al principio di offensività in astratto) e trova una sua giustificazione nei diversi motivi suesposti.

    Nel solco dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale si inserisce anche la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza Di Salvia a Sezioni Unite del 2008 , è pervenuta al medesimo risultato di ritenere penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando la coltivazione sia realizzata allo scopo di destinare il prodotto ad un uso  esclusivamente personale.

    Sul piano dell’offensività in astratto, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento agli argomenti già evidenziati dalla Corte Costituzionale: quello del difetto del nesso di immediatezza tra la coltivazione e il consumo, e quello ontologico-naturalistico secondo cui la coltivazione è suscettibile di creare nuove e non predeterminabili quantità di sostanza stupefacente.

    La Cassazione nel 2008 ha rilevato, inoltre, che non sussiste alcun fondamento normativo che giustifichi una distinzione tra la coltivazione “tecnico-agraria” e la coltivazione “domestica”. Per la coltivazione lecita di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, gli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990 stabiliscono una serie di stringenti condizioni (la disponibilità di un terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, ecc.) volte a ottenere la necessaria autorizzazione. Ma ciò non significa che, ove non sussistano tali condizioni, e dunque non vi sia una coltivazione in astratto suscettibile di essere autorizzata, allora possa affermarsi che si sia di fronte a una attività lecita.

    Le Sezioni unite del 2008, non hanno introdotto alcuna novità sul piano dell’offensività in concreto, limitandosi a rilevare che la condotta è inoffensiva quando non leda o ponga in pericolo il bene tutelato, nemmeno in grado minimo.

    In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite 2008, si sono sviluppati due distinti orientamenti giurisprudenziali sul concetto di offensività in concreto.

    Secondo un primo orientamento, sarebbe irrilevante la verifica dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria; rileverebbe invece il giudizio predittivo sull’attitudine della pianta, conforme al tipo botanico vietato, di giungere a maturazione e produrre sostanze a effetto stupefacente, anche in relazione all’esito del suo fisiologico sviluppo e alle modalità di coltivazione (ex multis Cass. Pen.n. 44136/2015, Cass. Pen.n. 2618/2015).

    Secondo un opposto orientamento, non sarebbe sufficiente la verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico proibito e della capacità della sostanza, ricavata o ricavabile, a produrre un effetto drogante, ma sarebbe necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento: il pericolo concreto di aumento della disponibilità di stupefacente e di diffusione dello stesso ( Cass. Pen. n. 8058/2016, Cass.Pen. n.5254/2020).

    Si è quindi giunti a escludere l’offensività in concreto per la modesta entità della coltivazione e del principio attivo ricavato (ad esempio nel caso di un’unica pianta in vaso, contenente una piccola quantità di principio attivo, ex multis Cass. Pen.  n. 40030/2016, Cass. Pen. n. 25674/2011). Ed ancora, facendo perno sulla distinzione tra tipicità e offensività già sottolineata dalla sentenza n. 109/2016 della Corte costituzionale, si è affermata l’assenza di tipicità della condotta nei casi di mancanza di un qualunque effetto stupefacente nella sostanza prodotta o coltivata (Cass. Pen. n. 36037/2017).

    A dirimere il suddetto contrasto sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite nel 2020, con la sentenza n. 12348, dep. il 16 aprile 2020.

    In tale pronuncia, le Sezioni Unite dichiarato l’irrilevanza penale della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti  in presenza di indici rivelatori di una sua realizzazione in forma domestica, sottolineando in primo luogo la necessità di superare il concetto di incremento del mercato degli stupefacenti, in quanto caratterizzato da intrinseca vaghezza e difficoltà di accertamento.

    La Corte ribadisce poi la distinzione tra il principio di tipicità e di offensività.

    La tipicità, intesa come riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie normativa astratta, è requisito imprescindibile per verificare la sussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti. Essa implica che la pianta rientri nella categoria botanica proibita e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

    Le Sezioni Unite rilevano che la tipicità (non l’offensività) concerne l’ambito di applicazione della tutela penale. Al riguardo, viene in rilievo il concetto di coltivazione, rispetto al quale non è possibile attribuire rilevanza penale a qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione. Le Sezioni Unite del 2020 prendono così le distanze dall’affermazione della sentenza Di Salvia del 2008, secondo cui ha rilevanza penale qualsiasi attività di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale.

    Fermo restando la distinzione tra la nozione di coltivazione e quella di detenzione, il Collegio ritiene però che debba procedersi a un’interpretazione restrittiva del reato di coltivazione non autorizzata di sostanza stupefacenti, che escluda dall’area penalmente rilevante la coltivazione di minime dimensioni finalizzata esclusivamente al consumo personale, in un’ottica garantistica e di bilanciamento con l’esigenza di anticipazione della tutela.

    A tal fine valorizza ( sempre in senso contrario alla sentenza di Salvia ) la disciplina prevista dagli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990, la quale evoca una coltivazione “tecnico agraria” di apprezzabili dimensioni, ontologicamente volta a creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, e non limitata dunque all’ambito domestico.

    Le Sezioni unite non si limitano a stabilire che la coltivazione domestica non rientra nel tipo di coltivazione previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, ma indicano anche il criterio utile a distinguere la coltivazione domestica da quella penalmente rilevante: la prevedibilità della potenziale produttività di sostanza stupefacente.

    Tale parametro deve essere ancorato a presupposti oggettivi – che devono essere tutti compresenti perché la condotta sia penalmente irrilevante – quali la minima dimensione della coltivazione, lo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, le rudimentalità delle tecniche impiegate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione del prodotto all’uso esclusivamente personale del coltivatore. Non sarebbe invece sufficiente a escludere la tipicità del fatto l’intenzione di soddisfare esigenze di consumo personale, trattandosi di una circostanza puramente soggettiva.

    Quanto al versante dell’ offensività della condotta di coltivazione, la Corte sottolinea che l’esclusione della punibilità delle attività di coltivazione domestica già sul piano della tipicità confermi le posizioni della giurisprudenza maggioritaria, che considera la coltivazione (tecnico-agraria), la fabbricazione e la produzione più pericolose rispetto alle altre condotte elencate nell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Tali attività incrementano la provvista esistente di stupefacente, dunque sono ragionevoli una differente disciplina e un’anticipazione di tutela del bene della salute collettiva e dei singoli.

    Ciò posto, assume rilevanza la valutazione dell’offensività in concreto, quale criterio interpretativo a disposizione del giudice, che è tenuto a verificare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene-interesse tutelato.

    Considerato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, secondo  la Suprema Corte il giudice di merito deve diversificare il tipo di verifica a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell’accertamento.

    Se il ciclo di maturazione è completato, si esclude la sussistenza del reato in assenza di principio attivo necessario per produrre effetto drogante.

    Nelle fasi pregresse, le modalità di coltivazione rilevano per verificare l’attitudine della pianta a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

    La punibilità sarà esclusa in caso di un’attuale coltivazione inadeguata, da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale.

    Parimenti, non vi è punibilità se il risultato finale della coltivazione non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, o abbia un principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga.

    In conclusione, la Corte sottolinea come la soluzione a cui perviene si ponga in conformità con l’ordinamento sovranazionale, e in particolare con la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/757/GAI, che fissa le norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Tale decisione quadro, infatti, impone agli Stati membri di configurare come reato anche la coltivazione della cannabis, ma esclude dal proprio campo applicativo le condotte (coltivazione compresa) finalizzate al consumo personale dello stupefacente.

    All’esito della lunga e completa ricostruzione, le Sezioni unite sottolineano che la risposta punitiva all’attività di coltivazione attuata dal legislatore italiano risulta graduata nel modo seguente:

    «a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto;

    b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

    c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenere la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto».

    Nel caso in esame, il Tribunale di Messina ha riconosciuto la nostra tesi difensiva che puntava alla mancanza di prova certa del fatto che la sostanza ricavabile dalla coltivazione fosse idonea a produrre un effetto stupefacente, stante l’assenza di qualsivoglia sottoposizione del narcotest alla sostanza drogante sequestrata.

    Infatti, la mancanza di esami chimico-tossicologici da parte degli inquirenti sulla sostanza non ne hanno consentito di verificare l’idoneità produttiva della stessa.

    Oltre a tale elemento, ha rilevato anche la circostanza che lo stesso nostro assistito fosse in cura presso il Sert per abuso continuo di oppioidi da oltre un decennio.

    Pertanto, il Tribunale di Messina ha valutato che il compendio probatorio delineato, avuto riguardo alle connotazioni della condotta in esame, poteva far ritenere che l’attività di coltivazione cui il nostro assistito aveva dato luogo, specie in assenza di esami tossicologici idonei a riscontrare il quantitativo di principio attivo estraibile, fosse priva di offensività penale, assolvendo così il nostro assistito dal reato ascrittogli.

  • Servitù di elettrodotto: ecco come ottenere l’indennità

    Servitù di elettrodotto: ecco come ottenere l’indennità

    Verifica quanto puoi ottenere se rientri in questi casi:

    “La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario “(Codice Civile art.1027).

    Fondamento della servitù è il principio della cooperazione fondiaria: essa è diretta a realizzare l’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell’interesse generale all’incremento della produzione.

    Possono essere oggetto di servitù tutti i fondi, intendendosi per essi non solo i fondi rustici ma anche gli immobili urbani, ovverosia più in generale, tutti i beni immobili.

    Volendo restringere questa breve analisi solo alla servitù di elettrodotto, disciplinata dall’art.1056 C.C. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” ovverosia il Regio Decreto n.1775 del 1933, dovrà essere analizzata anzitutto la sua natura coattiva , ovverosia il fatto che la legge, in vista della situazione nella quale si trova un fondo, attribuisca al suo proprietario il diritto potestativo ad ottenere l’imposizione della servitù sul fondo altrui, dietro versamento d’una indennità.

    A differenza delle servitù volontarie infatti, che si costituiscono solo per volontà delle parti, quelle coattive possono essere imposte anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, e questo per la particolare importanza delle situazioni cui si riferiscono, e degli interessi che tutelano.

    Altri esempi di servitù coattive, oltre quella di elettrodotto, sono quelle di acquedotto e scarico (artt.1033-1046 c.c.), di appoggio od infissione di chiusa (art.1047 1048 c.c.), di somministrazione di acqua a un edificio o ad un fondo (1049-1050 c.c.), di passaggio (art.1051-1055 c.c.) e del passaggio di linee teleferiche (art.1057 c.c.).

    La caratteristica della “coattività” che accompagna tutte queste fattispecie non significa che il proprietario di un fondo (dominante) possa arbitrariamente costituire tutte le servitù che vuole su altro fondo (servente), ma solo che egli ha diritto di farne domanda ad un Giudice il quale, in un ordinario processo di cognizione, valuterà tutti gli elementi del caso e, se ricorreranno i presupposti necessari, disporrà la costituzione della servitù.

    E’ importante notare come le servitù coattive, seppur possano essere costituite per ordine del giudice, possono anche essere formate per volontà delle parti: il proprietario di un fondo servente infatti, sapendosi soccombente innanzi al Giudice, ben potrebbe evitare la fase processuale accettando volontariamente la costituzione di servitù sul proprio fondo. In ogni caso, sia nell’ipotesi di costituzione volontaria che mediante sentenza, la servitù dovrà essere costituita mediante atto scritto e dovrà essere previsto un indennizzo per il diminuito valore del fondo, così come stabilito dall’art.123 del T. U. n.1775 del 1933 il quale indica:

    “Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione della servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.

    Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto (1) .

    In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

    Cessando l’uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

    Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

    Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.

    Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù d’elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori. (2)

    (1)    La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui statuisce l’aggiunta del “soprappiù del quinto” alla indennità per servitù di elettrodotto.

    (2) Articolo abrogato dall’art.58, D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003 , ai sensi della L.185 del 1 Agosto 2002 .

    Tale articolo, la cui abrogazione è stata più volte rinviata, sarà sostituito (stando alle attuali previsioni normative), con tutte le altre norme riguardanti le espropriazioni contenute nel T.U., a decorrere dal 30 giugno 2003 dal D.P.R. 327/2001. Vista la assoluta vicinanza di tale scadenza, si è ritenuto opportuno, al fine di dare una informazione quanto più chiara e completa possibile, riportare anche il testo del nuovo articolo che lo dovrebbe sostituire, ovverosia l’art.44:

     Articolo 44 D.P.R. 327/2001

    Indennità per l’imposizione di servitù

    1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

    2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.)

    3. L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.

    4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

    5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

    6. L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.

    Una volta costituita la servitù di elettrodotto, l’utente ( ovverosia l’ENEL ), ai sensi dell’art.121 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avrà facoltà di:

    a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;

    b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

    Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

    c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

    d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

    L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso.

    Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

    L’esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire; esse pertanto sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.

    E’ altresì importante notare come la imposizione della servitù di elettrodotto non determini alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente, tanto è vero che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

    Come stabilito dall’art.122 del T.U. sopracitato, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù stessa, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.

    Tale disposizione si applica a tutti gli elettrodotti a bassa tensione, il cui carattere amovibile è presunto e non ha bisogno di prova, ma non a quelli di portata superiore a 220.000 volt per i quali l’art.9 del D.p.r 18 Marzo 1965 n.342 (che sarà abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003) dispone la inamovibilità.

    Secondo Cass. 7883/1994 infatti, (confermata anche da Cass. 23.4.1992 n. 4892; 18.10.1984 n. 5260; 2.5.1977 n. 1633), ” .In base all’art. 122, commi 4, 5 e 6, del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, l’amovibilità è regola generale e comune alle servitù di elettrodotto, potendo essere esclusa o da uno specifico patto in tal senso, o quando la servitù riguardi condutture con tensione pari o superiore a 220.000, o quando le particolari modalità strutturali dell’impianto installato ne rendano di fatto impossibile la modificazione o lo spostamento.  . “.

    Nel caso di richiesta di spostamento, il proprietario dovrà offrire all’esercente altro luogo adatto all’esercizio della servitù; il cambiamento di luogo può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio, e non di danno al fondo.

    Sempre per quanto attiene all’utilizzo della servitù, è importante notare che l’utente non può aggravare in alcun modo la servitù stessa, rendendola più onerosa di quanto stabilito inizialmente nel contratto tra le parti (o nella sentenza) ed il proprietario, da par suo, non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più disagevole.

    In caso, quindi, di occupazione acquisitiva, accertata la natura del terreno e determinata, con i detti parametri, l’indennità per la servitù di elettrodotto, si può chiedere l’indennità di occupazione, nonché la riduzione di valore del suolo in relazione alla servitù coattiva costituita.

    Secondo una recente sentenza della Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4839, per le modalità di calcolo di una servitù di elettrodotto bisogna considerare anche il deprezzamento del fondo stesso parametrato al valore di vendita del terreno , con onere di  dimostrazione da parte dell’interessato dell’eventuale  deprezzamento nonché l’oggettiva incidenza vincolo imposto sul bene stesso.

    A tal proposito la sentenza della Cassazione n. 12659 del 12/05/2021, stabilisce che bisogna utilizzare il c.d.  metodo “sintetico-comparativo” con obbligo per il giudice di “indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento a immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici e identificabili”.