La nuova normativa relativa al condominio ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici nelle abitazioni dello stabile. Infatti, l’art. 1138 del Codice civile, così come modificato dalla L. 220/12, prevede che le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere animali domestici.
Ovviamente, ciò non toglie che i proprietari dei cani non possono fare quello che vogliono ma devono essere disponibili, usare il buon senso ed accettare le necessità degli altri condomini per il quieto vivere nella collettività condominiale. Pertanto, gli animali non possono essere abbandonati da soli per lungo tempo nelle abitazioni in quanto ciò potrebbe integrare il reato di “omessa custodia” nei confronti dei proprietari (articolo 672 del Codice penale).
Inoltre, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario (altro…)

