
Molto spesso si è costretti a tollerare le conseguenze di abusi dettati dalla prepotenza dei vicini i quali partono dal presupposto errato che nella propria casa si possa fare ciò che si vuole.
Ragioni di etica , igiene e buona educazione impongono , però, di proibire determinate attività che possano disturbare i vicini .
Infatti, il suono di un pianoforte, gli schiamazzi, le urla, il passare l’aspirapolvere ad orari notturni, la radio e la tv a tutto volume, il rumore dei passi, gli animali, diventano immissioni acustiche moleste se eccedenti la c.d. normale tollerabilità, come previsto dall’art. 844 cod. civ.
Il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, non essendo determinato dalla legge, può definirsi come il grado d’intensità di propagazione della molestia con riferimento alle ripercussioni di chi deve subirlo: esso è , quindi, un criterio pratico che non consente regole assolute, dovendosi sempre aver riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persona.
La valutazione dei limiti di tolleranza deve farsi caso per caso obiettivamente, prendendo come riferimento un criterio comparativo consistente nel confrontare il (altro…)
