Il Decreto penale di condanna – Cos’è e come si oppone?

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Il procedimento per decreto è sempre più spesso utilizzato dai giudici al fine di diminuire il carico dei processi che arrivano nelle aule giudiziarie. Ma è un procedimento efficace o presenta delle incognite?

Il procedimento per decreto è contraddistinto da diverse caratteristiche vantaggiose per l’imputato ma che, al contempo, ne limitano il suo diritto alla difesa.

 

Infatti, questo rito speciale consente al pubblico ministero di chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

 

Inoltre, tale procedimento consente alle parti di bypassare l’udienza preliminare ed il dibattimento, per cui la decisione del Giudice delle indagini preliminari si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall’accusa , senza che l’imputato possa in alcun modo difendersi nel processo.

 

Per “premiare” ed indurre l’imputato ad accettare tale irrogazione di pena senza contestazione, il codice ha pensato bene che, in sostituzione della pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza personale) , sia fatta salva la possibilità di convertire tale pena in pecuniaria con il calcolo di € 250 per ogni giorno di detenzione(art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p.).

 

Oltre a questo vantaggio, il codice ha previsto anche che:

 

a)il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato in altri procedimenti, per cui non si può , ad esempio, agire per il risarcimento del danno sulla base del decreto di condanna.

 

b)non possono essere applicate pene accessorie ma solo la confisca obbligatoria.

 

c)il decreto non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ed il reato è estinto se il condannato non commette altri reati della stessa indole nel termine di cinque anni per i delitti o due anni per le contravvenzioni. n questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall’art. 460, comma 5, c.p.p.

 

d)la condanna non è menzionata nei certificati

 

Il Giudice per le indagini preliminari è chiamato a vigilare su tutto il procedimento tanto che può rigettare la condanna per insussistenza dei presupposti o perché la pena risulta eccessiva o inadeguata oppure se ricorrono le ipotesi indicate dall’art. 129 c.p.p. (innocenza o improcedibilità), che prevedono il proscioglimento dell’imputato.

 

Una volta depositato dal P.M. il decreto penale di condanna, che ricordiamo deve essere motivato e circostanziato, il giudice, se lo accoglie, deve applicare la pena pecuniaria nella misura proposta dal pubblico ministero senza che la si possa modificare.

Il decreto, una volta emesso, deve essere notificato alla parte ed alla persona civilmente obbligata.

 

 

Non è detto però che l’imputato abbia effettivamente commesso i fatti contestati.

Che fare in tal caso?

 

Se il decreto di condanna contiene degli elementi contestabili o ipotesi di reato errate è bene che il condannato contesti tale misura tramite una formale opposizione al decreto da presentarsi, dalla parte personalmente o tramite il proprio difensore, nella cancelleria del G.I.P. entro 15 giorni dalla notificazione del decreto.

 

Se l’opposizione non viene proposta , viene proposta oltre i 15 giorni o viene dichiarata inammissibile il giudice ordina l’esecuzione del decreto (art. 461 comma 5 c.p.p.) diventando così irrevocabile, non essendo nemmeno ricorribile per Cassazione.

 

Proponendo l’opposizione si contesta integralmente il decreto come emesso, tanto che lo stesso viene “tolto di mezzo” con l’apertura di una fase processuale in funzione della richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato, patteggiamento o giudizio immediato (gli unici riti ammessi in caso di opposizione).

 

Di tutto ciò il condannato deve tenere bene a mente dato che , con l’opposizione , cessano tutti i benefici anzidetti, pertanto, si corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio più rigoroso, rispetto a quello stabilito nel decreto , oltre a perdere i benefici connessi.

 

Richiedere l’oblazione dopo la notifica del decreto penale?

 

Invece del decreto di condanna, l’imputato, con l’opposizione, può chiedere l’oblazione ovvero la possibilità, in certi casi, di estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa.

Con l’oblazione l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo in caso di illeciti di lieve gravità, in particolare:

  1. a) per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);
  2. b) per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.);

La presentazione di ammissione all’oblazione, se ricorrono i casi sopra menzionati , deve essere fatta al Giudice 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale.

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente.

Successivamente al pagamento Il Giudice, emetterà una sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato.

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