Molto spesso nel provvedimento di separazione o divorzio vengono stabilite delle somme che il genitore dovrà versare a favore dei propri figli o dell’ex coniuge a titolo di mantenimento.Ma che succede se il coniuge obbligato al versamento dei mezzi di sussistenza inizia a non pagare più, vuoi per mancanza di disponibilità economica oppure volontariamente per ripicca, violando così gli obblighi di assistenza familiare?
L’espressione “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, 2 co., n. 2 c.p. racchiude in sè un concetto diverso dall’”assegno di mantenimento” stabilito dal giudice civile essendo, in materia penale, rilevante solo quanto necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene (Cassazione, Sez. VI, 21.10.2015 – 8.1.2016, n. 535; Cassazione, Sez. VI, 10.1.2011; Cassazione, Sez. VI, 13.11.2008; Cassazione, Sez. VI, 6.7.2005, n. 36593; C., Sez. VI, 11.7.2001);
Ci si trova davanti, dunque, ad un concetto che include non solo la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma anche il soddisfacimento di altre fondamentali esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, istruzione, etc.).
D’altronde, il reato penale di chi si sottrae volontariamente, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo , non ha carattere sussidiario dell’obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione: occorre, infatti, verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato.
Di tale aspetto ce ne occuperemo più avanti nel corso dell’analisi
La violazione riguarda tutti i figli o solo quelli nati nel matrimonio?
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato è configurabile anche nei confronti del genitore che faccia mancare i mezzi di sussistenza a un figlio naturale , giacchè l’art 540 c.p. non consente l’accertamento del rapporto di filiazione .
Infatti, la persona tenuta agli obblighi di assistenza non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi non sia figlio proprio fino a quando questa paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge ( si cfr. Cass. Sez VI n.3893/99).
Precisiamo, inoltre, che è configurabile il reato anche nel caso di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del vincolo matrimoniale , per il periodo precedente alla stessa, a nulla rilevando che la sentenza abbia effetto ex tunc e non ex nunc( si cfr. Cass. Sez VI n.42248/06) .
Se i nonni mantengono comunque i nipoti il reato c’è?
Si, perché se nonostante l’omesso versamento, comunque, ai figli minori non mancano i mezzi di sussistenza per l’apporto economico dell’altro genitore o dei nonni (o di altri, coobbligati o obbligati in via subordinata o addirittura non obbligati affatto) i quali si sostituiscano all’inerzia del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza , questo non escluderà la responsabilità penale.
Infatti, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento dei propri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno cui versa il soggetto passivo (Cass. Sez VI sent. 14906 del 3/2/2010).
Se l’obbligato versa in stato di disoccupazione il reato c’è?
Bisogna distinguere caso per caso perché, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dalla sola indisponibilità dei mezzi economici necessari, quando questa sia dovuta a colpa dell’interessato (Cass. Sez V sent. 36450 del 22/4/2004).
D’altro canto lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l’incapacità economica, giacchè l’obbligato potrebbe avere altri redditi derivanti da beni di famiglia o investimenti.
Al contrario, assume rilievo se la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità persistente, oggettiva ed incolpevole di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita.
In pratica , in osservanza dei criteri di distribuzione dell’onere della prova, all’imputato compete un onere di allegazione circa la totale impossibilità di adempiere (ad esempio un totale stato di indigenza protratto per un lungo periodo, dato che non basta lo stato di disoccupazione), mentre è compito della pubblica accusa dimostrare che l’imputato aveva, invece, la “concreta possibilità di adempiere”, e comunque a quell’obbligo si era volontariamente sottratto.
E’ da evidenziare,infine, che la dichiarazione dei redditi dell’obbligato prodotte in giudizio non rappresentano una prova certa ed ineccepibile dell’effettivo ammontare dei redditi del soggetto e, pertanto, non sono sufficienti a dimostrare l’accertamento della capacità economica.
Viceversa, esse hanno valore solo fino a prova contraria, dato che il fisco può sempre impugnarle o rettificarle.
Se si rinuncia al mantenimento il reato c’è?
Il diritto ai mezzi di sussistenza è irrinunciabile come il credito alimentare , pertanto, trattasi di diritto indisponibile , e quindi , ad esempio, non ha alcuna efficacia un accordo transattivo con il quale un coniuge abbia stipulato con l’altro la corresponsione di una somma omnicomprensiva a tacitazione del diritto ai mezzi di sussistenza.
La prescrizione del reato
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha natura di reato permanente in quanto permane fino a quando non cessa la condotta omissiva del reo di pagare gli alimento.
Solo dal momento in cui si compie l’azione che interrompe la condotta illecita oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado cominceranno a decorrere i termini prescrizionali.
Ultima postilla: il reato è procedibile a querela di parte, salvo le ipotesi del comma 3 dell’art. 570 c.p. ovvero nei casi in cui il reato sia commesso nei confronti di minori ovvero inabili al lavoro.