Panni stesi ad asciugare in condominio: limiti e condizioni

panni stesi

 

Quali sono i limiti e le condizioni? Quando è vietato? Scopriamolo insieme –

La coesistenza di diverse proprietà nell’edificio comune, porta alla conseguenza che si verifichino disturbi non soltanto intollerabili, ma che per essere evitati, occorrerebbe che fosse vietato quel particolare uso, modo o sistemazione di godimento.

Proprio a causa del vincolo che rende interdipendenti le varie proprietà e del loro stretto legame, devono essere adottati criteri di maggiore severità nel regolare i rapporti tra vicini.

Uno degli usi più frequenti delle parti comuni è quello dello sciorinamento, ovvero lo stendere i panni all’aria ad asciugare fuori dalle finestre del proprio appartamento .

Tale comportamento rappresenta un uso normale del diritto di ogni condomino soprattutto quando l’edificio comune non sia fornito di stenditoi, purché tale uso non sia vietato dal regolamento condominiale (che può imporre delle limitazioni all’esercizio di diritti dei condomini) o dall’ordine dell’Autorità.

Inoltre, non deve diminuire la luce ai piani sottostanti, non deve provocare gocciolii molesti ovvero non deve alterare il decoro architettonico dell’edificio tenuto conto della importanza e della località in cui si trova e purché l’uso stesso sia fatto con diligenza, accortezza senza recare turbative o danni agli altri condomini.

Accade, al contrario, che vengano stesi panni non ancora strizzati e, quindi, notevolmente bagnati causando un notevole gocciolio dal balcone o dalla terrazza, per di più coprendo in tutto od in parte i balconi e le finestre dei piani sottostanti.

Quando è vietato stendere biancheria dai balconi?

Innanzitutto, l’”immissione” non deve superare la normale tollerabilità in funzione della natura e dell’intensità della propagazione e, soprattutto, non deve diminuire in modo notevole la funzione essenziale dei balconi e delle finestre degli immobili sottostanti.

La molestia deve quindi essere di tale entità da risultare insopportabile senza ombra di dubbio ( si cfr. una recente sentenza della Cassazione – la n. 14547/2012 – la quale ha evidenziato il diritto del condomino a stendere i panni lavati a patto che non vi sia sciorinamento poiché non si può assoggettare l’immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato).

Quali sono i rimedi contro tali abusi?

Stabilito,quindi, che la risarcibilità del danno è ammessa quando l’immissione supera i limiti della normale tollerabilità , questa deve essere proposta contro l’effettivo occupante dei locali (inquilino o anche il proprietario che li abita).

Spesso, si è fatto ricorso all’ azione negatoria di cui all’art. 949 c.c. esperibile nei confronti di chi affermi di essere titolare di un diritto reale sulla cosa dell’attore mediante ingerenze, intromissioni o molestie che, se tollerate, potrebbero intaccare od essere pregiudizio del dominio dello stesso attore ( si cfr. la già citata sentenza della Cassazione – la n. 14547/2012 – con riferimento ad uno stenditoio che aggetta sul terrazzo sottostante)-

Altre volte si è applicato l’art. 908 c.c. che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, oppure la fattispecie è stata più comunemente inquadrata nell’ambito dell’art. 844 c.c., applicabile nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi nel godimento della cosa propria o comune dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà dell’altro.

In proposito, è da tenere a mente che è vietato al proprietario di un piano o di un appartamento di godere della propria cosa in modo da produrre, nell’appartamento altrui, disturbi che superino la normale tollerabilità.

Inconvenienti od incomodi più o meno gravi che sono affidati alla valutazione del giudice, mancando per molte di queste ipotesi precise norme di legge.

In pratica può risultare piuttosto difficile dimostrare che determinati usi abbiano come unico scopo quello di arrecare danni agli altri condomini: quando si vive in un condominio bisogna sempre tenere a mente di non oltrepassare i limiti entro i quali il diritto stesso è contenuto.

7 risposte a "Panni stesi ad asciugare in condominio: limiti e condizioni"

  1. Maria ha detto:

    Buonasera,il mio appartamento al piano terreno ha un giardino esclusivo di circa 100 mq.è indecoroso come afferma il mio compagno mettere in una parte del mio giardino una struttura composta da due pali e fili x stendere il bucato?

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  2. LUISITA FRACALOSSO ha detto:

    buongiorno..vivo in un condominio dove non c’é un regolamento scritto e neppure l’amministratore. Io abito al primo piano e la signora che abita sopra di me stende quotidianamente fuori dal suo balcone panni che gocciolano…ho provato a farle capire che mi da fastidio vedere le gocce che passano e se mi sporgo dal balcone bagnano la mia testa..per non parlare se stendo anchi ‘io qualcosa di bagnato ( che però non gocciola)..oltre al fatto che chi passa sotto .in cortile..rischia di bagnarsi …ma lei se ne frega altamente…cosa posso fare???

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  3. Domenico ha detto:

    Buongiorno,vivo in un condominio di 4 unita tutti in affitto con un unico proprietario,gli inquilini sono tutti a favore di applicare delle apposite staffe con i fili ” ogni uno a proprie spese” per appendere il propio bucato sulla parete del retro del palazzo che da sul vialetto interno dei nostri garage e non su una strada, ma il proprietario di casa si oppone dicendo che visivamente rovinerebbe l’estetica del condominio. Mi chiedo, essendo sul retro e quindi non in vista ed essendo il 100% dei condomini d’accordo a farlo cosa possiamo fare in merito?
    Grazie buone giornata. Domenico

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  4. Daniela ha detto:

    Buongiorno vivo da un anno in un condominio dove non esiste un regolamento scritto e neppure l’amministratore. Io abito al piano rialzato e sopra di me ci sono altri due piani cosi dall’altra parte in tutto siamo sei unità tutti proprietari. Da quando abito ho scoperto che la signora che abita sopra di me stende tutti i suoi panni sciorinanti così da non dare a me la possibilità e la libertà di stendere , faccio presente che l’ho richiamata civilmente parecchie volte avendo molta pazienza e lei tutte le volte mi chiedeva scusa diceva che mi capiva ma dopo tre giorni continuava come prima. Adesso hanno indetto la riunione e tutti e 5 gli altri condomini compresa lei hanno deciso per la mia libertà dando il consenso alla signora di essere libera di stendere i suoi panni sciorinanti tutti i giorni ,hanno messo tutto a verbale ed hanno firmato ma io mi sono rifiutata. Adesso chiedo come posso comportarmi? È giusto subire tutto ciò anche dagli altri ? Che facoltà hanno per decidere? Non sono loro a subire! Vi ringrazio in anticipo per la risposta.

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